Cassazione Civile, Ordinanza n. 01027/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso dell'imposta di registro di euro 200 versata per il rinnovo di un contratto relativo a un immobile/affitto d'azienda, impugnando il silenzio-rifiuto dell'Ufficio. Il giudice tributario di primo grado aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata con certezza la data di rilascio della dichiarazione dell'affittuario di non voler rinnovare il contratto; in mancanza di tale certezza, il rapporto doveva considerarsi tacitamente rinnovato, con conseguente legittimità del tributo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto condannarla alle spese in favore dell'Amministrazione, perché questa si era costituita a mezzo di propri funzionari e non di avvocato, e che comunque avrebbe dovuto compensare le spese per la complessità e novità della controversia; (2) domanda di condanna dell'Amministrazione ex art. 96, comma 3, c.p.c., per asserita condotta temeraria e pretestuosa nel chiedere le spese nonostante il preteso difetto di valida costituzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel processo tributario, l'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. 546/1992 prevede espressamente la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta da funzionari o dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, parametrandoli al compenso spettante agli avvocati con riduzione del 20%; pertanto, la condanna della società alle spese in favore dell'Agenzia era corretta. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla mancata compensazione delle spese, perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione del mancato esercizio. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito, poiché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. si fondava sull'assunto, rivelatosi infondato, che la domanda dell'Amministrazione sulle spese fosse illegittima. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore e regolare instaurazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro di deduzione della violazione di legge nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
usato come parametro di deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte rileva il cumulo improprio con la censura di violazione di legge
invocato per contestare la condanna alle spese e la mancata compensazione; la Corte afferma che la compensazione è discrezionale e che la condanna alle spese non è illegittima nel processo tributario
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992
norma cardine: nel processo tributario, se la parte pubblica vittoriosa è assistita da un proprio funzionario o dipendente, si applicano le regole di liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con riduzione del 20%, sicché le spese sono ripetibili
richiamato quale base del criterio di liquidazione del compenso agli avvocati
legge di conversione del d.l. n. 1/2012 richiamata nella disciplina del compenso forense
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies
norma vigente dal 1.1.2016 che conferma la ripetibilità delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regime speciale del processo tributario, valorizzato dalla Corte come autonomo e caratterizzato da una disciplina specifica delle spese
richiamato storicamente nelle varie versioni per mostrare la costante previsione della liquidazione delle spese a favore dell'amministrazione assistita da funzionari
art. 12, comma 1, lett. b)
richiamato come precedente intervento normativo sulla liquidazione delle spese nel processo tributario
legge di conversione del d.l. n. 437/1996 richiamata nel percorso normativo
ha modificato il criterio di liquidazione sostituendo la tariffa forense con il parametro del compenso spettante agli avvocati
la domanda di condanna aggravata presuppone condotte processuali abusive nel giudizio in cui è proposta; nel caso concreto è stata assorbita per l'infondatezza del presupposto logico della censura
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso
richiamato nei precedenti citati per distinguere la disciplina generale delle spese da quella speciale del processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario la disciplina delle spese è speciale e autonoma rispetto al regime generale dell'art. 91 c.p.c.; anche quando la parte pubblica sia difesa da un proprio funzionario o dipendente, le spese sono ripetibili secondo il parametro del compenso forense, con la riduzione prevista dalla legge.
- La mancanza del ministero di un avvocato non esclude, di per sé, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria, poiché la normativa tributaria contempla espressamente la liquidazione di compensi per l'attività difensiva svolta da funzionari pubblici.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una specifica motivazione ed è insindacabile in cassazione se la statuizione sulle spese è altrimenti legittima.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone condotte processuali tenute nel medesimo giudizio in cui viene proposta la domanda; se cade il presupposto logico dell'asserita temerarietà, la relativa censura resta assorbita o infondata.
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