Cassazione Penale, Sentenza n. 27335/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, accogliendo il reclamo del Pubblico Ministero e riformando una precedente concessione, ha rigettato la richiesta ritenendo il reato inquadrabile nella seconda fascia dell'art. 4-bis (comma 1-ter) per la sua connotazione mafiosa e valutando che non vi fosse una sufficiente revisione critica del condannato né la prova convincente della recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza di elementi documentali e trattamentali favorevoli (cessazione dei contatti, assenza di rapporti epistolari sospetti, fine del 41-bis, accesso al regime colloqui), e che la protesta di innocenza non può essere considerata indice di mancata revisione critica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'operatività delle preclusioni di cui all'art. 4-bis anche a reati commessi anteriormente alla sua introduzione, in quanto disciplinano modalità di esecuzione della pena. Ha confermato che per il permesso premio, nell'ambito dei reati di gravità e di pene lunghe, è necessaria una progressione trattamentale evidente e una convincente dimostrazione di revisione critica e di recisione dei legami associativi. Ha valutato come decisiva la relazione del gruppo di osservazione e trattamento, che pur evidenziando alcuni aspetti positivi, giudicava la revisione critica ancora superficiale e i segni di recisione dei rapporti con la consorteria insufficienti. Pertanto il rigetto dell'istanza è stato ritenuto fondato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1976, n. 354)
La disposizione limita o ostacola l'accesso a benefici (come i permessi premio) per reati connessi alla criminalità organizzata; i commi 1-ter e 2-bis richiedono anche assenza di elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata per concedere il beneficio.
Definisce l'associazione di tipo mafioso. Nel caso la corte non ha ravvisato le condizioni di cui al primo comma per qualificare il fatto come associazione di tipo mafioso, pur mantenendo la connotazione mafiosa del delitto ai fini dell'applicazione dell'art. 4-bis in seconda fascia.
art. 30-ter, comma 1, Ord. pen.
Stabilisce la prognosi di cessazione della pericolosità sociale come requisito per l'accesso a misure premiali; richiede una progressione trattamentale adeguata comprovante la revisione critica del condannato.
Regime detentivo speciale: l'uscita dal 41-bis è un elemento fattuale rilevante ma non determinante di per sé ai fini della valutazione della cessazione della pericolosità e dei collegamenti associativi.
Corte Cost. n. 32 del 2020
Conferma che le preclusioni e restrizioni previste dall'art. 4-bis, in quanto concernono modalità di esecuzione della pena, possono applicarsi anche a fatti anteriori alla loro introduzione normativa.
Prevede l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Per i condannati per reati connessi alla criminalità organizzata l'accesso ai permessi premio richiede non solo comportamenti positivi in carcere ma una chiara e convincente revisione critica della precedente condotta e la dimostrazione della recisione dei collegamenti associativi.
- La produzione di elementi trattamentali positivi (fine del 41-bis, accesso a colloqui, assenza di segnalazioni epistolari o familiari coinvolti) è utile ma può non essere sufficiente se la relazione degli operatori penitenziari valuta la revisione come ancora superficiale.
- La protesta di innocenza non è di per sé indice incontrovertibile di mancata revisione critica; tuttavia, può pesare negativamente se accompagnata da scarsa partecipazione al percorso rieducativo o da elementi che non mostrano distacco dall'ambiente criminoso.
- Le valutazioni del gruppo di osservazione e trattamento e le informazioni del questore hanno rilevante peso probatorio nella decisione sul permesso premio; il giudice deve confrontarsi esplicitamente con tali risultanze.
- Le norme limitative dei benefici penitenziari poste dall'art. 4-bis sono applicabili anche a condanne per fatti commessi anteriormente alla loro introduzione, essendo norme sulle modalità di esecuzione della pena.
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