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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09799/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro probatorio (casella di posta elettronica) emesso il 22/07/2025 e confermato dal Tribunale del riesame. Il ricorrente deduce: tardiva iscrizione della notizia di reato nel registro (art. 335 c.p.p.) e violazione del diritto di difesa; incompiutezza della notizia di reato e mancanza di indicazione del fatto concreto; carenza motivazionale del decreto in ordine all'individuazione del pactum sceleris per il reato di corruzione; violazione del principio di proporzionalità per sequestro massivo e indiscriminato di dati informatici senza perimetrazione temporale e parole chiave; insussistenza del fumus commissi delicti per l'assenza di un nesso determinato tra le utilità ricevute e l'esercizio di specifiche funzioni pubbliche.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. Motivi: il decreto di sequestro non descriveva neppure sommariamente i presupposti fattuali della corruzione (mancanza di una pattuizione o sinallagma corruttivo), la notitia criminis risultava incompleta e carente di determinazione e non inverosimile, e il sequestro aveva carattere esplorativo e massivo, non proporzionato. Il Tribunale del riesame non poteva supplire alle lacune motivazionali del P.M.; in conseguenza la misura ablativa è stata ritenuta illegittima e annullata (con cessazione degli effetti ablativi e rimessione degli atti ove necessario).

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Obbligo di iscrizione della notizia di reato nel registro; l'iscrizione deve avvenire non appena sussistono indizi individuanti una condotta attribuibile alla persona, in modo da consentire la legittimita' delle attivita' investigative successive

  • art. 335-bis cod. proc. pen. (novellato)

    definizione che la notizia di reato deve contenere "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile"

    La notitia criminis deve essere determinata e non inverosimile; deve, ove risultino, indicare circostanze di tempo e luogo; e' presupposto necessario per perquisizioni e sequestri probatori

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Regole sul sequestro probatorio: il decreto deve enunciare il fatto di reato, individuare la relazione tra il bene sequestrato e il delitto e specificare la finalita' investigativa per la quale e' necessario il sequestro

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari: il decreto impositivo del vincolo reale deve contenere ragioni giustificative e indicazione del pactum sceleris quando rilevante

  • art. 318 cod. pen.

    Tipicita' del reato di corruzione: per la sua configurazione (reato-contratto) e' necessaria la prova, anche minimale in fase cautelare, di un accordo o sinallagma tra corrispettivo e esercizio della funzione pubblica

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (artt. 25 e 21)

    Richiamate in relazione all'ipotesi di responsabilita' amministrativa delle societa' per reati commessi da dipendenti/funzionari; la possibilita' di procedere nei confronti delle societa' non giustifica in se' un sequestro massivo senza motivazione puntuale

Massime di principio

  • Prima di adottare misure invasive (perquisizioni, sequestri probatori) il P.M. deve avere una notizia di reato sufficientemente determinata e non inverosimile: la mera indicazione di indizi vaghi o sospetti non basta
  • Il decreto di sequestro deve contenere, almeno sommariamente, la descrizione del fatto, il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato e la finalità investigativa specifica; la mancanza di tali requisiti rende illegittimo il provvedimento
  • Per i reati di corruzione (reato-contratto) occorre indicare, anche in termini sintetici, l'oggetto del sinallagma corruttivo; l'esistenza di fruizioni di utilità senza evidenza di pattuizione non giustifica automaticamente il sequestro
  • Il tribunale del riesame non puo' supplire tramite interpretazioni proprie alle lacune motivazionali o alle scelte discrezionali dell'organo inquirente: non e' consentito 'costruire' ex novo il perimetro della misura
  • I sequestri massivi di dati informatici devono essere limitati e proporzionati: e' necessario indicare parole chiave, perimetro temporale e criteri di selezione per evitare sequestri esplorativi e indiscriminati
  • La trasformazione retroattiva della data di iscrizione della notizia di reato non puo' giustificare l'esecuzione di atti cautelari in assenza di una notitia criminis valida al momento dell'operazione

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