Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Patosi era imputato di corruzione per avere corrotto l'agente di polizia penitenziaria Rega Pietro, consegnandogli denaro e sostanze stupefacenti (telefoni, chiavette USB, eroina, hashish) perché le introducesse in carcere e favorisse l'attività di spaccio di Patosi (fatti 2012-2014). In Cassazione deduceva carenza di prove in ordine al collegamento tra le sostanze introdotte e la responsabilità di Patosi, l'assenza di elementi che dimostrassero la dazione come corrispettivo (nessun bonifico, ecc.), e vizi nella determinazione della pena: mancata applicazione della legge più favorevole, errato incremento per continuazione e mancata disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile perchè si limitava a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio di merito, non consentita in sede di legittimità. Sul merito ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente ricostruito l'esistenza di un accordo corruttivo basandosi su dichiarazioni convergenti di coimputati e sulla condanna definitiva di Rega; ha condiviso la qualificazione del comportamento come corruzione e la valutazione probatoria. Ha inoltre stabilito che si trattava di un unico accordo corruttivo con ripetute dazioni: quindi non configurabile la continuazione, e il reato si è consumato con l'ultima dazione (2014); poiché alcune dazioni sono avvenute dopo l'entrata in vigore della legge n.190/2012, si applica la normativa più severa vigente all'epoca delle dazioni. La recidiva e la graduazione della pena sono state ritenute correttamente motivate e non sindacabili in Cassazione salvo vizio logico. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La Corte ha riqualificato parte delle contestazioni in base a questa disposizione (aggravazioni/parametri relativi agli illeciti sugli stupefacenti) quando ritenuto applicabile al fatto oggetto di giudizio.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (normativa anticorruzione)
La Corte ha applicato la normativa più severa introdotta dalla legge 190/2012 perché alcune delle dazioni corruttive sono avvenute dopo la sua entrata in vigore; principio: quando un accordo corruttivo è seguito da dazioni in epoca successiva a modifica in peius, si applica la norma più grave vigente al momento della dazione.
Codice penale, artt. 132 e 133
Richiamati in relazione all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la ponderazione della pena secondo i parametri di legge, escludendo un vizio manifesto tale da giustificare intervento in Cassazione.
Massime di principio
- La corruzione richiede un rapporto sinallagmatico tra l'utilità promessa/erogata e l'atto d'ufficio: la prova può desumersi anche da dichiarazioni convergenti di coimputati e da indizi che mostrino un vantaggio percepito dal pubblico ufficiale.
- La valutazione della prova di merito (credibilità dei testi, coerenza delle dichiarazioni, ricostruzione fattuale) è riservata ai giudici di merito; la Cassazione sindaca solo la completezza e la logicità della motivazione, non la scelta valutativa in concreto.
- Se da un unico accordo corruttivo deriva una pluralità di atti esecutivi, il reato è unico e non si configura la continuazione, che richiede pluralità di patti corruttivi distinti.
- Il momento consumativo del reato di corruzione è l'effettiva accettazione/dazione dell'utilità: ove vi siano dazioni successive all'entrata in vigore di una norma più severa, si applica la norma più gravosa rispetto all'accordo antecedente.
- L'assenza di tracce formali (es. bonifici) non esclude la responsabilità se esistono elementi di riscontro (dichiarazioni convergenti, condanne collegate, circostanze fattuali) idonei a dimostrare l'accordo corruttivo.
- La determinazione della pena e la valutazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione, illogicità o eccesso di discrezionalità manifesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34991/2024 del 18/09/2024
- Sentenza penale · 18 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34992/2024 del 18/09/2024
- Sentenza penale · 18 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34993/2024 del 18/09/2024
- Sentenza penale · 18 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34994/2024 del 18/09/2024
- Sentenza penale · 18 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34995/2024 del 18/09/2024
- Sentenza penale · 18 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34996/2024 del 18/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →