Cassazione Civile, Ordinanza n. 08348/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca poi succeduta da una società cessionaria del credito, per far dichiarare inefficace un atto dispositivo con cui una debitrice, dopo aver prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società poi fallita, aveva donato al figlio la nuda proprietà di diversi immobili riservando per sé e per il coniuge il diritto di abitazione vitalizio con reciproco accrescimento. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò. In cassazione i ricorrenti deducono: 1) violazione di legge e difetto di contraddittorio per asserita inesistenza/nullità della notifica dell'atto introduttivo a uno dei litisconsorti necessari, con conseguente contestazione della dichiarazione di contumacia; 2) omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancato esame della doglianza sulla presunta nullità della fideiussione, perché predisposta su schema ABI e asseritamente in contrasto con la normativa antitrust; 3) omessa e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per mancato rilievo della nullità della fideiussione e per asserita omissione di valutazione delle prove e delle difese di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito della corte territoriale circa la regolarità della notifica, basata su elementi convergenti che dimostravano la dimora effettiva del destinatario nel luogo in cui erano eseguite le notifiche, con conseguente esclusione del dedotto difetto di contraddittorio e del litisconsorzio necessario. Sui secondi due motivi, esaminati congiuntamente, ha rilevato che la doglianza era formalmente proposta come vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma in sostanza configurava un error in procedendo che avrebbe dovuto essere dedotto ex art. 360 n. 4 c.p.c.; ha inoltre osservato che, nel giudizio revocatorio, non è oggetto di accertamento la validità del credito ma è sufficiente l'allegazione di una ragione di credito anche litigiosa, sicché la questione della nullità della fideiussione era estranea al perimetro del giudizio; in ogni caso la censura era priva di autosufficienza perché non era stato trascritto il contenuto della fideiussione, necessario per valutarne la dedotta nullità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della controricorrente.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, per la quale era richiesta la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
indicata dalla Corte come corretta base di deduzione per un error in procedendo.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
la Corte evidenzia che la censura era formalmente proposta sotto questo parametro, ma era inammissibile perché in realtà riguardava un error in procedendo e, inoltre, era preclusa dalla doppia conforme.
richiamato per affermare la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
richiamato per evidenziare la carenza di autosufficienza del ricorso, non essendo stato trascritto il contenuto della fideiussione.
evocati dai ricorrenti per sostenere omessa pronuncia e cattiva valutazione delle prove, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in relazione all'ulteriore contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe prima della completa formulazione.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
richiamato dai ricorrenti come parametro della dedotta nullità della fideiussione predisposta secondo schema ABI.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria non è necessario accertare in modo pieno e definitivo la sussistenza del credito: è sufficiente che il creditore alleghi una ragione di credito anche se ancora controversa o sub iudice.
- La doglianza che investe la regolarità della notificazione e, quindi, l'integrità del contraddittorio, quando sia risolta dal giudice di merito sulla base di una valutazione complessiva degli indizi sulla dimora effettiva del destinatario, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità consentito.
- Le risultanze anagrafiche sul luogo di residenza hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate da qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la dimora abituale effettiva nel diverso luogo in cui la notifica sia stata eseguita.
- Un motivo che sostanzialmente denuncia un error in procedendo deve essere dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non è corretta la sua prospettazione come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., specie in presenza di doppia conforme.
- In cassazione la deduzione della nullità di un contratto o di una clausola richiede specifica autosufficienza del ricorso: occorre riportare il contenuto dell'atto rilevante, affinché la Corte possa verificare il vizio denunciato.
- La questione della validità del titolo da cui origina la pretesa creditoria non amplia automaticamente l'oggetto del giudizio revocatorio, che resta centrato sulla revocabilità dell'atto dispositivo e sui relativi presupposti.
- rami
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