Cassazione Civile, Ordinanza n. 24280/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva impugnato davanti al giudice amministrativo cinque provvedimenti con cui era stata dichiarata la natura pubblica di un impianto sportivo da lui detenuto e se ne era ordinato il rilascio, con destinazione a sede di uffici pubblici. Il TAR aveva accolto solo l'impugnazione dell'ordinanza di sgombero, ritenendo che l'immobile non fosse funzionale a interessi pubblici e che il rilascio dovesse essere perseguito con strumenti civilistici. Il Consiglio di Stato aveva invece riformato la decisione, richiamando la legge regionale istitutiva del nuovo comune e la previsione della sede comunale in una determinata area, ritenendo legittima la destinazione dell'immobile a uffici comunali. In Cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando lo sconfinamento del giudice amministrativo nel potere legislativo: a suo dire nessuna norma nazionale o regionale individuava quel palazzetto come sede del comune, sicché il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente; inoltre la legge regionale avrebbe individuato solo un'area, non un immobile. La Corte ha però rilevato che la doglianza non evidenziava una vera creazione normativa, ma al più una diversa interpretazione della legge regionale; ha inoltre osservato che la questione decisa dal Consiglio di Stato riguardava il merito, ossia la funzionalità dell'immobile a interessi pubblici e la legittimità dello sgombero in autotutela, non la giurisdizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sia nei confronti del liquidatore del consorzio intimato, perché il consorzio risultava già soppressso e in ogni caso lo stesso ricorrente ne aveva sostenuto l'inesistenza nei gradi di merito, sia nei confronti del comune controricorrente. La Corte ha affermato che lo sconfinamento del giudice amministrativo nel potere legislativo si configura solo quando venga applicata una norma inesistente e creata dal giudice, cioè in caso di radicale infedeltà al testo di legge e superamento del vincolo di soggezione alla legge. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato si era limitato a interpretare e applicare la legge regionale calabrese istitutiva del comune e la previsione della sua sede in una certa area. Inoltre, la questione relativa alla destinazione dell'immobile a funzioni pubbliche e alla possibilità per la P.A. di ordinarne lo sgombero era stata trattata come questione di merito e non di giurisdizione, quindi non sindacabile nel giudizio di legittimità proposto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e alle ulteriori somme previste a titolo di responsabilità aggravata e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del giudice amministrativo, nei soli limitati casi di impugnabilità attinenti alla giurisdizione.
art. 101, secondo comma, Cost.
È evocato per indicare che il superamento del vincolo di soggezione alla legge si ha solo in caso di radicale infedeltà del giudice alla disposizione di legge.
È richiamato per la proposta di definizione accelerata con indicazione dell'inammissibilità del ricorso.
Fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
Fondamento della condanna del ricorrente per responsabilità aggravata nella misura liquidata in dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali con applicazione delle spese forfettarie.
l. reg. Calabria 2 febbraio 2018 n. 2, art. 4
È interpretata come disposizione che individua la sede del comune in un'area territoriale e non come creazione di una norma inesistente o di un immobile specifico.
Massime di principio
- Lo sconfinamento del giudice amministrativo nel potere legislativo si configura solo quando il giudice applichi una norma inesistente e da lui creata, non quando fornisca un'interpretazione della disposizione, anche se contestata dalla parte.
- L'interpretazione della legge può dirsi trasmodare in creazione della norma soltanto se il risultato interpretativo travolge il dato letterale o supera l'orizzonte di senso consentito dal testo normativo.
- La questione relativa alla destinazione di un bene a funzioni pubbliche e alla legittimità del suo sgombero in autotutela attiene al merito della controversia e non alla giurisdizione.
- In sede di ricorso per Cassazione avverso sentenze del giudice amministrativo, non ogni errore in punto di applicazione della legge integra un vizio di giurisdizione; è necessario un vero sconfinamento nelle attribuzioni legislative o una radicale infedeltà al testo normativo.
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