L.R. Calabria 2/2018
Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei comuni di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 31 marzo 2018 il Comune di Corigliano-Rossano, nato dalla fusione di Corigliano Calabro e Rossano, con estinzione dei due enti originari. Disciplina subentro in beni, rapporti, personale, organi provvisori, continuità degli atti, contributi, bilancio e regime transitorio; produce effetti solo in Calabria e per la fase di avvio del nuovo comune.
Istituzione del Comune di Corigliano-Rossano per fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano
Istituzione del Comune di Corigliano-Rossano
La legge regionale della Calabria istituisce, con decorrenza 31 marzo 2018, il Comune di Corigliano-Rossano mediante fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, entrambi in provincia di Cosenza. Il provvedimento disciplina la successione del nuovo ente, il regime transitorio e gli effetti organizzativi, contabili e istituzionali conseguenti alla fusione.
Ambito territoriale ed estinzione dei comuni originari
Il territorio del nuovo comune coincide con quelli già appartenenti ai due comuni fusi, come individuati dalla cartografia allegata. Dalla data di istituzione i comuni originari sono estinti e cessano di operare sindaci, giunte e consigli comunali, con decadenza delle rispettive cariche.
Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nel personale
Il Comune di Corigliano-Rossano subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti. I beni demaniali e patrimoniali confluiscono nel demanio e nel patrimonio del nuovo ente.
Il personale dei due comuni viene trasferito al nuovo comune secondo la disciplina del pubblico impiego. È espressamente previsto il mantenimento della posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative e all’anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate nell’anno di estinzione alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività confluiscono, dall’anno di istituzione, in un unico fondo del bilancio del nuovo comune con la medesima destinazione. Il nuovo ente subentra anche nei diritti relativi al personale già comandato o trasferito ad altri enti.
Organi provvisori e regime di gestione iniziale
Fino all’insediamento dei nuovi organi eletti, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario nominato secondo la legislazione vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto dai sindaci dei comuni originari fino all’elezione del sindaco e dei nuovi organi.
Gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono alla data di istituzione del nuovo comune; in via provvisoria, le funzioni di revisione sono svolte dall’organo in carica al momento dell’estinzione nell’originario comune di maggiore dimensione demografica. I consiglieri cessati continuano a svolgere gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti, e i soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti restano in carica fino alla nomina dei successori.
In assenza di uno statuto provvisorio, fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento consiliare del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del comune originario più popoloso.
Organizzazione amministrativa provvisoria e sede comunale
Entro il 30 marzo 2018 i sindaci dei comuni fusi devono definire, d’intesa, l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza dell’intesa, decide il commissario.
La sede del Comune di Corigliano-Rossano è individuata in un’area compresa tra la zona Insiti sud e l’area a cavallo del torrente Cino, con finalità di saldatura del tessuto urbano e concentrazione degli uffici pubblici. Le determinazioni assunte in questa fase restano efficaci fino a eventuali disposizioni difformi degli organi del nuovo comune.
Continuità degli atti e della disciplina locale
I regolamenti, gli atti normativi, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti, vigenti al 30 marzo 2018, restano applicabili negli ambiti territoriali e alla popolazione dei rispettivi ex comuni fino all’adozione dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo ente.
Statuto comunale e regolamento del consiglio
Gli organi del Comune di Corigliano-Rossano devono approvare lo statuto comunale entro sei mesi dalla loro elezione, salvo la disciplina speciale richiamata dal testo unico degli enti locali. Nello stesso termine va approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
La legge indirizza la redazione dello statuto verso modelli organizzativi e attuativi sostenibili, anche previa valutazione tecnico-organizzativa, e ne richiama la funzione di valorizzazione di modelli di sviluppo ecosostenibile, con attenzione alle politiche economiche, di marketing e sociali e alla partecipazione per la valorizzazione dell’economia e del lavoro.
Municipi d’area e partecipazione
Lo statuto può prevedere, in fase transitoria e sperimentale, l’istituzione di municipi d’area urbani o rurali, privi di personalità giuridica, per preservare l’identità storico-sociale delle comunità originarie e favorire la partecipazione dei cittadini. Tali organismi possono essere istituiti con almeno 8.000 abitanti ciascuno e fino a un massimo di sette sull’intero territorio comunale.
Gli organi del nuovo comune sono inoltre chiamati a incentivare la partecipazione civica mediante iniziative di coesione sociale e adeguati canali di comunicazione con i cittadini.
Contributi, territori montani e agevolazioni
Il nuovo comune subentra nei contributi statali e regionali previsti per i comuni preesistenti, compresi quelli attribuiti a qualsiasi titolo agli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, salvo quelli che le leggi di riferimento escludano espressamente dal trasferimento.
Per i territori classificati montani si applicano le disposizioni vigenti relative agli ex comuni, restando fermi i benefici e gli interventi speciali previsti dalla normativa regionale, statale e dell’Unione europea. È mantenuta la classificazione statale di territorio parzialmente montano dei comuni estinti.
Disciplina contabile e finanziaria
Il nuovo comune deve approvare il bilancio di previsione entro 90 giorni dalla sua istituzione, salvo eventuale proroga ministeriale prevista dalla normativa statale. Ai fini dell’esercizio provvisorio e dell’applicazione dell’articolo 163 del testo unico enti locali, il riferimento è dato dalla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci dei comuni estinti.
Il Comune di Corigliano-Rossano approva inoltre il rendiconto dei comuni estinti, se non già approvato, e subentra agli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e alle dichiarazioni fiscali. Può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti a uno solo dei comuni originari, entro i medesimi limiti, anche se dalla fusione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo ente.
Esercizio associato di funzioni e rinvio alla normativa generale
Resta ferma l’applicazione al nuovo comune delle disposizioni regionali di settore sull’esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni. Il Comune di Corigliano-Rossano è soggetto alla disciplina statale sull’obbligo di esercizio associato di funzioni a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell’obbligo relativo alla funzione fondamentale indicata dalla norma richiamata.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano il testo unico degli enti locali, la legge n. 56 del 2014 e la restante normativa legislativa e regolamentare vigente.
Clausola finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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