Cassazione Penale, Ordinanza n. 09778/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata ricorreva avverso una sentenza del Tribunale che l'aveva condannata per una contravvenzione collegata al lancio/versamento di liquido dal balcone di proprietà, ritenuto molesto o pericoloso per la persona offesa e, in via accessoria, lesivo di beni materiali. Con tre motivi deduceva: 1) erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito, perché sarebbero state trascurate le prove difensive e sarebbe stata attribuita eccessiva attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa; 2) errata valutazione delle deposizioni di quattro testi della difesa, che avrebbero escluso la pericolosità del liquido, documentato il preavviso di sanificazione del balcone e fatto emergere l'assenza di una condotta ripetuta e il superamento dei limiti di normale tollerabilità; 3) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo l'offesa di minima gravità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero in realtà censure di merito, dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e già confutate dal giudice di merito con motivazione logica e coerente. Ha inoltre rilevato che la questione della particolare tenuità del fatto non era stata nemmeno prospettata nelle conclusioni davanti al giudice di merito, sicché non sussisteva un obbligo di autonoma valutazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza richiama la regola di inappellabilità che rendeva improprio il mezzo di impugnazione esperito, con conseguente qualificazione delle doglianze come censure di fatto non scrutinabili in cassazione.
attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione
La valutazione delle prove e delle testimonianze appartiene al giudice di merito; la Corte di cassazione può intervenire solo per vizi motivazionali realmente sindacabili, non per sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
La contravvenzione è configurabile anche quando il versamento di liquidi possa offendere, imbrattare o molestare persone, a prescindere dal fatto che il danno alle persone si sia concretamente verificato; non è esclusa dal solo fatto che vi sia anche un danno a cose.
speciale causa di non punibilità
La mancata applicazione può essere dedotta in cassazione solo se siano indicati i presupposti concreti che rendono decisiva la lacuna motivazionale; in assenza di deduzione già in merito, il giudice non ha un obbligo autonomo di rilevarla nel caso specifico.
Il richiamo è utilizzato per affermare che la causa di non punibilità deve essere rilevata d'ufficio solo quando i presupposti siano desumibili dagli atti e la questione sia effettivamente prospettabile sulla base del ricorso.
La difesa richiamava il limite civilistico della normale tollerabilità per sostenere l'assenza di rilevanza penale della condotta; la Corte ha ritenuto la censura meramente fattuale e quindi non scrutinabile nel caso concreto.
se è ben vero che la contravvenzione di getto pericoloso di cose ... non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone
Il principio viene ribadito in chiave generale, ma la Corte lo reputa non decisivo perché nel caso concreto l'addebito riguardava anche la molestia e il potenziale danno alla persona offesa.
Massime di principio
- In cassazione non sono proponibili censure che, sotto l'apparente veste di vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La sottovalutazione di argomenti difensivi non integra, di per sé, un vizio di motivazione se quegli argomenti risultano comunque considerati o assorbiti nella motivazione della decisione impugnata.
- La valutazione delle deposizioni testimoniali e, più in generale, del compendio probatorio è riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione può censurare solo il travisamento del fatto o una motivazione realmente mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Il reato di getto pericoloso di cose può ricorrere anche con riferimento al versamento di liquidi, quando la condotta sia idonea a offendere, imbrattare o molestare persone, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento dannoso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente gli elementi che ne impongono la considerazione; in mancanza di deduzione in merito, non sorge un autonomo obbligo di motivazione sul punto.
- La mera allegazione che la condotta non abbia superato i limiti di normale tollerabilità o che vi fosse un preavviso dell'attività non è sufficiente, se tali circostanze richiedono una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09580/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09582/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →