Cassazione Civile, Ordinanza n. 00457/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio immediato di una porzione immobiliare proposta con rito sommario da chi si affermava proprietario del bene in forza di una precedente sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., resa tra le stesse parti su un preliminare di compravendita immobiliare. Il convenuto si opponeva sostenendo: la nullità derivata della precedente sentenza per omessa notifica dell’atto introduttivo; l’inammissibilità e infondatezza della pretesa di rilascio; la nullità del preliminare per violazione del divieto di patto commissorio; la simulazione del negozio; l’indeterminatezza dell’oggetto. Il tribunale rigettava le eccezioni riconvenzionali e ordinava il rilascio, ritenendo coperto da giudicato esterno l’accertamento della validità ed efficacia del preliminare e del trasferimento. La corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2907, 2908, 2909 c.c. e 34, 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. non precludesse l’azione di nullità o annullamento del contratto base e che il giudicato non coprisse tali questioni; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la corte escluso la pronuncia sulle domande di invalidità/inefficacia; 3) omessa pronuncia su specifiche domande di nullità della scrittura; 4) motivazione mancante o apparente sulla preclusione da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo il provvedimento impugnato conforme alla giurisprudenza consolidata in tema di giudicato esterno e di portata dell’accoglimento dell’azione ex art. 2932 c.c. Ha poi dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e con applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. oltre agli ulteriori oneri ex d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È il rito con cui è stata introdotta la domanda di rilascio dell'immobile.
La sentenza costitutiva che accoglie l'esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone la validità ed efficacia del contratto preliminare e, una volta passata in giudicato, preclude il riesame di questioni incompatibili con tale accertamento.
La dedotta violazione del divieto di patto commissorio è stata ritenuta coperta dalla preclusione da giudicato esterno.
La questione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto è stata considerata preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza ex art. 2932 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia preclusiva attribuita al giudicato.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia costitutiva della precedente sentenza.
Richiamato a sostegno delle censure sul giudicato e sulla sua estensione.
La Corte ribadisce che la norma riguarda la pregiudizialità in senso tecnico, non quella logico-giuridica; il giudicato esterno copre le questioni che costituiscono premessa logica necessaria della decisione.
Richiamato dal ricorrente nel contestare la formazione e l'estensione del giudicato.
Le doglianze di omessa pronuncia sono state ritenute assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione; le censure sono state assorbite.
Richiamato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza di merito; censura assorbita.
È il parametro dei motivi di ricorso dedotti; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
La decisione è stata adottata nel procedimento accelerato; la Corte richiama la conformità sostanziale alla proposta del consigliere delegato.
Applicati, oltre alle spese, per la condanna accessoria in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il giudicato esterno copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, con riferimento al medesimo oggetto e tra le stesse parti, e impedisce il riesame di tutte le questioni che costituiscono antecedenti logici necessari della decisione passata in giudicato.
- Quando una sentenza accoglie l'azione ex art. 2932 c.c., l'accertamento del contratto preliminare valido ed efficace è logicamente presupposto dalla pronuncia costitutiva; ne segue la preclusione di successive contestazioni incompatibili sulla natura del contratto, sulla sua validità o sulla sua efficacia.
- L'art. 34 c.p.c. riguarda la pregiudizialità in senso tecnico e non esclude che il giudicato si estenda alle questioni pregiudiziali in senso logico-giuridico, se esse costituiscono premessa necessaria della statuizione di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutarlo.
- Le doglianze di omessa pronuncia o di motivazione apparente restano assorbite se il motivo che contesta la ratio decidendi principale è dichiarato inammissibile e la decisione di merito risulta correttamente fondata sulla preclusione da giudicato.
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