Cassazione Civile, Ordinanza n. 19827/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente di Poste Italiane e la società. Il lavoratore, dopo essere stato inizialmente assunto a tempo determinato e poi assunto a tempo indeterminato in esecuzione di una decisione di primo grado, è stato successivamente licenziato. In sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la domanda del lavoratore volta a far dichiarare l'illegittimità della procedura di assunzione avviata in base agli accordi sindacali del 13 gennaio 2006 e successivi, nonché a ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Corte territoriale ha ritenuto tardiva e infondata l'eccezione di cessazione della materia del contendere fondata sulla pretesa novazione del rapporto per effetto della modifica dell'orario di lavoro da part-time a full-time. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe pronunciato ultra/extra petita esaminando e negando la novazione del rapporto in assenza di una domanda in tal senso, mentre era già pendente una domanda sul medesimo rapporto dinanzi al Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che non vi è stata ultrapetizione o extrapetizione, perché la domanda di cessazione della materia del contendere per intervenuta novazione era stata espressamente proposta dallo stesso ricorrente in sede di rinvio, sicché il giudice di merito ha deciso su una sollecitazione della parte che poi si doleva della statuizione. Ha inoltre osservato che la cessazione della materia del contendere, quale fattispecie processuale elaborata dalla giurisprudenza, può essere dichiarata anche d'ufficio quando venga meno l'interesse a proseguire il giudizio; nel caso concreto, non essendo pacifica la novazione del contratto, era necessario vagliarla per decidere sulla domanda proposta. La Corte ha anche ricordato che una sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere non forma giudicato sostanziale sulla pretesa, ma solo sul venir meno dell'interesse a proseguire il processo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con rigetto della richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri petitum e causa petendi o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre se il giudice si pronuncia su una questione espressamente sollecitata dalla parte stessa.
La sospensione per pregiudizialità tecnica è stata esclusa dalla Corte territoriale, poiché non sussisteva un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra i giudizi.
La modifica dell'orario di lavoro da part-time a full-time è stata qualificata come modifica accessoria e quindi non idonea, di per sé, a determinare una novazione oggettiva del contratto.
È stata rigettata la domanda di condanna per პასუხისმგabilità aggravata per mancanza dei presupposti normativi.
Il ricorso è stato deciso all'esito della proposta del relatore e della camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello domandato o modifichi gli elementi oggettivi dell'azione; non basta che il giudice valuti una questione prospettata dalla stessa parte.
- Se una parte chiede la cessazione della materia del contendere per intervenuta novazione del rapporto, non può poi dolersi che il giudice abbia esaminato e deciso proprio su tale profilo.
- La cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche d'ufficio quando sopravvenga un fatto che elimini la ragione del contendere e faccia venire meno l'interesse ad agire e a contraddire.
- Una modifica accessoria del rapporto contrattuale, quale il mutamento dell'orario di lavoro, non integra automaticamente una novazione oggettiva del contratto.
- La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere non produce giudicato sostanziale sul diritto controverso, ma solo sull'insussistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
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