Cassazione Civile, Ordinanza n. 10068/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di aver subito un danno per fatti penalmente rilevanti commessi da un promotore finanziario della banca. Il primo giudizio aveva dichiarato estinto per prescrizione il diritto al risarcimento, ritenendo applicabile il termine quinquennale. La decisione era stata confermata in appello. Il danneggiato aveva quindi proposto revocazione della sentenza d'appello deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., assumendo che la corte avesse travisato le risultanze del processo penale e, in particolare, avesse omesso di considerare che l'autore del fatto era stato condannato anche per truffa pluriaggravata, reato che avrebbe comportato un termine prescrizionale più lungo ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. La corte d'appello, investita della revocazione, l'aveva respinta ritenendo che la questione della prescrizione non dipendesse da un mero errore percettivo, ma da un ragionamento logico-giuridico sulla qualificazione dell'illecito. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione il ricorrente denunciava falsa applicazione degli artt. 395 n. 4, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2947, comma 3, c.c., sostenendo che la sentenza resa in revocazione avesse ignorato un errore di fatto decisivo risultante dagli atti, consistente nell'erronea qualificazione del reato ai fini del termine di prescrizione, e che, se correttamente valutata la sentenza penale, sarebbe emerso il reato di truffa aggravata con prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che aveva escluso la revocazione, osservando che la sentenza oggetto di revocazione non era fondata su una mera falsa percezione di un dato documentale, ma anche su un apprezzamento logico-giuridico relativo alla qualificazione dell'illecito civile e alla determinazione del termine prescrizionale. Poiché l'errore denunciato investiva anche profili di diritto, esso non rientrava nel paradigma dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione straordinaria è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, consistente in una falsa percezione della realtà processuale; non può essere utilizzata per contestare valutazioni di diritto o apprezzamenti logico-giuridici.
Richiamato dal ricorrente come parametro di corretta valutazione delle risultanze processuali, ma non ritenuto violato in presenza di una decisione fondata anche su ragionamento giuridico.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un travisamento delle prove/documenti, ma la Corte ribadisce che l'errore revocatorio deve restare confinato alla percezione del fatto e non investire il giudizio valutativo.
La questione riguardava il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato; tuttavia la Corte afferma che la sua determinazione nel caso concreto dipendeva da una qualificazione giuridica dell'illecito, non da un mero errore percettivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in connessione al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un dato risultante dagli atti, e non quando il vizio denunciato coinvolga anche valutazioni giuridiche o di qualificazione del fatto.
- La revocazione non è un mezzo per rimettere in discussione il ragionamento decisorio del giudice, né per censurare l'apprezzamento con cui egli abbia individuato la norma applicabile o qualificato giuridicamente la fattispecie.
- Quando la determinazione della prescrizione del diritto al risarcimento dipende dalla qualificazione dell'illecito come reato, il contestato travisamento del reato può essere dedotto in revocazione solo se si traduce in un puro errore percettivo; se invece richiede una diversa lettura giuridica degli atti, il rimedio è inammissibile nel merito revocatorio.
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