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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7917/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (reato contestato accertato in data 21/11/2009) deducendo che il reato si sarebbe estinto per prescrizione in data 21/11/2019, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello del 22/01/2021; il ricorrente richiama inoltre una sospensione del decorso della prescrizione dal 13/01/2014 al 6/10/2014

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la recidiva reiterata incida sia sul termine-base di prescrizione sia sulla sua proroga in presenza di atti interruttivi; nel caso concreto la Corte ha calcolato che, considerata l'aumento della metà della pena massima per recidiva, il termine ordinario di prescrizione risultava pari a sette anni e sei mesi e, tenuto conto degli atti interruttivi (esercizio dell'azione penale e sentenza di primo grado), il termine massimo ex art.161 cod. pen. era pari ad undici anni e tre mesi, quindi la prescrizione sarebbe decorso oltre il 20/02/2022, ben dopo la sentenza impugnata. Perciò il ricorso non poteva essere accolto. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    Norma che individua il reato contestato; la Corte si limita a richiamarla per identificare il fatto per cui è intervenuta la condanna

  • codice penale, art. 99, comma 2

    La recidiva reiterata (art.99, 2° c.) comporta l'aumento della metà della pena massima applicabile, con conseguente aumento del parametro per il calcolo della prescrizione

  • codice penale, art. 157, comma secondo

    Disciplina il termine ordinario di prescrizione calcolato in relazione alla pena massimo ed è stato interpretato dalla Corte come influenzato dall'aumento della pena dovuto alla recidiva

  • codice penale, art. 161, comma secondo

    Regola la proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha ritenuto che l'aumento della pena per recidiva incida anche sul computo della proroga

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per addebitare le spese al ricorrente

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721)

    Richiamata per il principio consolidato che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sia sul termine-base di prescrizione sia sull'entità della proroga per atti interruttivi

Massime di principio

  • La recidiva che aumenta la pena massima va considerata prima di calcolare i termini di prescrizione: aumenta sia il termine-base (art.157) sia la proroga prevista per gli atti interruttivi (art.161).
  • Per valutare se un reato è prescritto occorre computare: (1) la pena massima effettiva applicabile (tenendo conto di aggravanti come la recidiva), (2) il termine ordinario ex art.157, (3) le eventuali proroghe per atti interruttivi ex art.161, e (4) gli eventuali periodi di sospensione; la prescrizione è efficace solo se il termine risultante è anteriore alla data rilevante.
  • Gli atti interruttivi (esercizio dell'azione penale, sentenze) possono dilatare significativamente il termine di prescrizione; anche se è contestata una sospensione, talvolta la prescrizione risulta comunque successiva alla pronuncia.
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, se sussistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Il ricorrente ha l'onere di dimostrare concretamente che la prescrizione è maturata; calcoli errati o omissioni relativi all'effetto di aggravanti o atti interruttivi espongono al rigetto e a sanzioni economiche.

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