Cassazione Penale, Sentenza n. 18918/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando la sussistenza dei gravi indizi per: 1) partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis) sostenendo che il Tribunale avesse tratto la prova unicamente dall'attività nel traffico di stupefacenti e da rapporti di parentela, contestando l'interpretazione di alcune intercettazioni; 2) tentata estorsione (capo 37) contestando il nesso causale tra i suggerimenti dati al figlio e la reale consumazione del reato; 3) partecipazione e commercio di sostanze stupefacenti (capo 59 e 60) chiedendo che le intercettazioni fossero valutate diversamente e che non vi fossero riscontri sugli acquisti contestati; 4) esigenze cautelari, rilevando la personalità del soggetto, la distanza temporale dei fatti (2018) e la sua assunzione di stupefacenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato e generico. Ha confermato che il Tribunale aveva correttamente valorizzato: le intercettazioni (anche con linguaggio criptico) come indizi gravi, precisi e concordanti; la commissione del reato-fine (tentata estorsione aggravata) quale elemento probatorio della partecipazione all'associazione mafiosa; la flagranza del possesso di oltre 22 grammi di cocaina come riscontro alle intercettazioni sul traffico di droga; i rapporti di parentela e i riconoscimenti attribuiti dal capo del clan come elemento probante del ruolo del ricorrente. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle esigenze cautelari, anche alla luce della doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
È stato ritenuto che la partecipazione all'associazione mafiosa possa essere desunta, oltre che dall'attività organizzata in specifici settori illeciti (es. traffico di droga), anche dalla commissione di reati-fine aggravati per agevolazione del clan e dalle modalità esecutive e dai rapporti interni al sodalizio
La fattispecie di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è stata contestata in forma organizzata; il Tribunale ha rilevato che l'attività di spaccio era strutturata e funzionale al clan
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il provvedimento ha richiamato la doppia presunzione prevista dall'articolo per motivare l'adeguatezza della misura cautelare cautelare (rilevanza della gravità dei reati e dell'adeguatezza della misura massima)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla Cancelleria in caso di condanna alle spese e ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In procedimenti cautelari contro presunti appartenenti a sodalizi mafiosi, il giudice di merito può desumere la partecipazione all'associazione anche dalla commissione di reati-fine aggravati e dalle modalità con cui sono stati posti in essere (principio: reato-fine come elemento indiziario dell'associazione).
- Le intercettazioni (telefoniche, ambientali o tramite captatore informatico), se gravi, precise e concordanti, possono costituire prova indiziaria valida nella fase cautelare senza necessitare di ulteriori riscontri esterni.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito e il sindacato di legittimità è limitato a verificare la presenza di vizi logico-giuridici nella motivazione; non è consentito sostituirsi alla valutazione del merito offrendo diversa interpretazione priva di vizi.
- La flagranza o il riscontro oggettivo (es. rinvenimento di stupefacenti) rafforza la credibilità delle intercettazioni e può sconfiggere la tesi della mera "droga parlata".
- I rapporti di parentela e i riconoscimenti espressi da esponenti del clan possono essere elementi rilevanti nella ricostruzione del ruolo del soggetto nell'organizzazione, se inseriti in un contesto probatorio complessivo.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il decorso del tempo non elimina automaticamente il pericolo di recidiva quando vi siano elementi che indicano attività organizzata e stabile nell'illegalità.
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