Cassazione Penale, Ordinanza n. 21956/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per plurime cessioni di cocaina e hashish, riqualificate nel reato di lieve entità in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 438, comma 5, c.p.p., sostenendo che il giudizio abbreviato era stato chiesto con condizione di acquisire le immagini delle telecamere del negozio "Time Out", immagini che non sarebbero state poi acquisite. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione della responsabilità, ritenendo che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo a elementi equivoci, come il possesso di una banconota da 20 euro e un cenno verso il coimputato, senza dimostrare adeguatamente la riconducibilità di tali elementi a un'unica condotta di cessione di stupefacente. Con il terzo motivo ha infine censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, coerente e fondata su risultanze oggettive. In particolare, ha reputato corretta la valutazione di superfluità della prova richiesta per il rito abbreviato condizionato, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità penale per la cessione di stupefacente in concorso, e ha giudicato corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sulla pericolosità dell'agente e sull'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie è stata riqualificata e confermata come cessione di sostanza stupefacente di lieve entità, riferita a plurimi episodi di cessione di cocaina e hashish.
La richiesta di giudizio abbreviato condizionato è stata ritenuta superflua perché la prova richiesta non era necessaria alla luce degli elementi già acquisiti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
È richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha reso non sufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
È richiamata in relazione alla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e alla conseguente condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, non manifestamente illogica e basata su risultanze oggettive.
- La richiesta di giudizio abbreviato condizionato può essere legittimamente disattesa quando l'integrazione probatoria richiesta risulti superflua alla luce degli elementi già acquisiti.
- La responsabilità per cessione di stupefacenti può essere affermata anche in presenza di una ripartizione di compiti tra più soggetti, quando gli elementi fattuali evidenzino un'azione coordinata finalizzata alla consegna della sostanza dietro pagamento del prezzo.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi e la concreta pericolosità dell'agente; il solo dato dell'incensuratezza non impone il riconoscimento del beneficio.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
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