Cassazione Civile, Ordinanza n. 04315/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da due sindaci contro il decreto del giudice delegato che aveva negato l'ammissione in privilegio dei loro crediti per compensi relativi al biennio 2017-2018, pur avendo già ammesso i compensi per annualità precedenti. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento della curatela: ai sindaci veniva contestato di non avere reagito alla grave crisi della società, di non avere sollecitato l'adozione dell'autofallimento e di non avere espresso alcun parere dopo la delibera assembleare che aveva avviato il concordato preventivo. Con il ricorso per cassazione i sindaci hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2403, 2403-bis e 2407 c.c. e norme fallimentari, assumendo che gli adempimenti loro rimproverati non erano imposti dalla legge al collegio sindacale; 2) violazione dell'art. 1460 c.c., degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e del criterio di proporzionalità, sostenendo che il fallimento non aveva rispettato i limiti di buona fede nell'opporre l'inadempimento e che le contestazioni non erano comunque tali da giustificare il rifiuto integrale del pagamento; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione, sostenendo che spettasse alla curatela provare il nesso causale tra le omissioni addebitate e il danno, e che mancasse la prova di una specifica violazione di legge e di un danno eziologicamente collegato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto in diritto la motivazione del decreto impugnato: ha affermato che la curatela, dinanzi alla domanda di pagamento dei compensi dei sindaci, poteva utilmente opporre l'eccezione di totale o parziale inadempimento/inesatto adempimento degli obblighi di vigilanza gravanti sui sindaci. In tale quadro, la curatela doveva allegare e provare i fatti storici della gestione su cui si innestava la deviazione dalla doverosa vigilanza; una volta formulata specificamente l'eccezione, i sindaci erano tenuti a provare l'esatto adempimento del loro incarico, dimostrando di avere effettivamente vigilato e reagito con gli strumenti appropriati rispetto alla situazione concreta. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero confrontato adeguatamente tale ratio, insistendo invece su profili di merito non decisivi, come la mancanza di un obbligo legale espresso di compiere gli atti contestati o l'asserita irrilevanza delle omissioni. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese.
Norme richiamate
opposizione ex art. 98 legge fall.
norma processuale utilizzata per l'opposizione allo stato passivo del fallimento.
in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ.
titolo di privilegio invocato per i crediti da compenso dei sindaci.
richiamato dai ricorrenti per delimitare i doveri di vigilanza del collegio sindacale.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'insussistenza degli adempimenti loro contestati.
fonte dei doveri di vigilanza dei sindaci e parametro della loro responsabilità/adempimento.
richiamati dai ricorrenti nel contesto della crisi e dello scioglimento societario.
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme fallimentari.
richiamato dai ricorrenti nel quadro della procedura di concordato preventivo.
l'eccezione di inadempimento può essere opposta dal fallimento per paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa dei sindaci; opera anche per inesatto adempimento ed è soggetta al limite della buona fede.
richiamato dai ricorrenti in tema di non contestazione e valutazione delle prove.
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove.
richiamato per censurare la motivazione apparente o inesistente della decisione impugnata.
la Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: il curatore allega e prova i fatti storici della gestione; il sindaco-creditore deve provare il proprio esatto adempimento quando sia opposta l'eccezione di inadempimento.
norma richiamata per il deposito della memoria in Cassazione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
usato per correggere la motivazione del decreto impugnato in diritto, pur confermandone l'esito.
richiamato nel dichiarare inammissibili i motivi, perché contrari a principi di legittimità già consolidati.
richiamato come possibile strumento di reazione dei sindaci in presenza di irregolarità di gestione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal sindaco fallimentare per il pagamento del compenso, la curatela può opporre l'eccezione di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni di vigilanza, al fine di paralizzare integralmente o parzialmente la pretesa creditoria.
- L'inosservanza del dovere di vigilanza dei sindaci non richiede la prova di una specifica condotta tipizzata dalla legge: è sufficiente che non abbiano rilevato violazioni macroscopiche o non siano intervenuti con una reazione adeguata di fronte ad atti di dubbia legittimità o regolarità.
- Il dovere dei sindaci non si esaurisce in adempimenti formali predeterminati, ma impone l'adozione di ogni iniziativa idonea e necessaria, secondo le circostanze concrete, a realizzare una vigilanza effettiva sull'amministrazione.
- Quando il curatore alleghi fatti storici di gestione sui quali si innesta la contestata omissione di vigilanza, grava sul sindaco-creditore l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio incarico e quindi l'attivazione dei poteri di controllo e reazione con diligenza professionale.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede, di per sé, i presupposti della risoluzione del contratto o del risarcimento del danno; opera anche per inesatto adempimento, fermo il limite della buona fede.
- In presenza di specifica contestazione della curatela sulla mancata vigilanza, la mancata allegazione e prova del corretto adempimento da parte del sindaco può legittimare il rigetto della domanda di pagamento del compenso.
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