Cassazione Penale, Ordinanza n. 16832/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. I fatti contestati riguardavano l'allontanamento dall'abitazione dopo l'orario prescritto (obbligo di non rincasare dopo le ore 21:00), accertato in occasione di un controllo di polizia. Con il ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione: in sostanza, il ricorrente contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo e sosteneva una diversa lettura degli elementi di fatto; invocava inoltre l'art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata sul punto della configurabilità del reato ex art. 75 d.lgs. 159/2011, osservando che le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale integrano il precetto penale e che la loro violazione, se consapevole e apprezzabile, integra il reato. Ha inoltre escluso censure fondate sull'elemento soggettivo, richiamando il dolo generico richiesto per tale illecito, nonché sulla particolare tenuità del fatto, valorizzando i precedenti specifici dell'imputato, compresa un'ulteriore condanna per il medesimo tipo di reato e una condanna irrevocabile per evasione. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, incluse le prescrizioni accessorie ex art. 8, integra il reato quando la trasgressione sia apprezzabile e consapevole; è sufficiente il dolo generico, esclusa solo l'ignoranza inevitabile.
Le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale hanno funzione integrativa del precetto e adeguano la misura alle esigenze concrete di difesa sociale; la loro violazione rileva ai fini dell'art. 75.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando emergano precedenti specifici e una pluralità di condanne che rendano il fatto non meritevole di non punibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nella sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie hanno efficacia integrativa del contenuto precettivo: la loro violazione consapevole è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 159/2011.
- Per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico; il soggetto risponde salvo che provi un'ignoranza inevitabile della prescrizione violata.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto può essere respinta quando il giudice valorizzi precedenti specifici o una reiterazione del medesimo tipo di condotta, poiché ciò esclude il carattere episodico e minimo dell'offesa.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per violazione di legge o vizio di motivazione in una mera richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non manchino profili di colpa.
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