Cassazione Civile, Ordinanza n. 35484/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori del comparto scolastico volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, per una parte dei lavoratori, che l'intervenuta stabilizzazione mediante concorsi o scorrimento di graduatorie e, per effetto della L. n. 107/2015, avesse già sanzionato l'abuso e assorbito le conseguenze risarcitorie, in assenza di specifiche allegazioni di danni ulteriori; per gli altri, che i contratti fossero stati stipulati solo per coprire vacanze di organico di fatto. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato: violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di risarcimento per abuso del contratto a termine nel pubblico impiego scolastico; contrasto con la direttiva 1999/70/CE e con i principi di equivalenza ed effettività; illegittimità costituzionale dell'esclusione dell'indennizzo in presenza di immissione in ruolo; nonché violazione delle norme su integrale risarcimento, interpretazione della domanda, onere della prova, motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi ed esclusione dei danni ulteriori e delle differenze retributive e contributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata in materia e non emergevano ragioni per rimeditare tali principi né per investire nuovamente la Corte costituzionale o la Corte di giustizia. Ha rigettato, in sostanza dichiarandolo inammissibile, anche il quarto motivo: ha osservato che le allegazioni sui danni ulteriori erano generiche e non provate, che non vi era stata omessa pronuncia ma solo interpretazione della domanda, che il vizio di omesso esame non era specificamente indicato, che la liquidazione equitativa presuppone la prova del danno e che la motivazione della sentenza impugnata era esistente e non apparente. Spese compensate per la peculiarità e recente composizione delle questioni; disposto inoltre il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi formulati come violazione di legge e nullità sono scrutinati secondo i limiti propri dei rispettivi vizi; la censura di omessa pronuncia non è configurabile quando si contesti soltanto l'interpretazione della domanda.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non induce a mutare orientamento.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore comunicata alle parti.
È richiamato per escludere un vizio di omessa pronuncia: la censura non coglie omissioni decisorie, ma riguarda l'interpretazione della domanda.
È evocato tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento e valutazione della prova, ma la Corte rileva la genericità delle doglianze.
La liquidazione equitativa presuppone che sia già stata dimostrata la sussistenza e l'entità materiale del danno; in mancanza di prova del pregiudizio non può farsi ricorso all'equità.
La motivazione è ritenuta esistente, esauriente e non apparente.
Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione e al rinvio alle ragioni già espresse in precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È la base del calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
La stabilizzazione dei docenti e del personale ATA effettuata ai sensi della legge è considerata idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della reiterazione dei contratti, salvo prova di danni ulteriori.
L. n. 124/1999, art. 4, comma 1
È richiamata dai ricorrenti come fonte normativa del lavoro a termine scolastico oggetto di abuso.
direttiva 1999/70/CE
La Corte ribadisce, in linea con la giurisprudenza consolidata, che la stabilizzazione può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso e che il ricorso non offre ragioni per rimettere la questione alla Corte di giustizia.
Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Invocata per contestare l'esclusione dell'indennizzo in presenza di immissione in ruolo, ma la Corte non ravvisa contrasto con i principi unionali alla luce dell'orientamento consolidato.
art. 3 Cost.
Invocato sotto il profilo dell'eguaglianza per sostenere l'illegittimità dell'esclusione del risarcimento, ma la censura non supera il vaglio di inammissibilità.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al rispetto della normativa unionale e della CEDU, senza esito favorevole per i ricorrenti.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
È menzionato dai ricorrenti nel quadro della doglianza costituzionale/convnezionale, ma la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la stabilizzazione del lavoratore mediante immissione in ruolo può essere ritenuta misura idonea a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e a compensarne le conseguenze, salvo che il lavoratore alleghi e provi specifici danni ulteriori e diversi.
- La domanda di risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine richiede allegazioni specifiche e prova del pregiudizio subito; la mera deduzione dell'abuso non basta a fondare un diritto all'integrale risarcimento o alla liquidazione equitativa.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è possibile solo dopo che siano stati dimostrati sia l'an debeatur sia almeno gli elementi essenziali per stimarne il quantum; non può supplire alla totale carenza di prova del danno.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, anche se attraverso un'interpretazione non condivisa dalla parte; in tal caso la censura va veicolata con gli strumenti corretti e non come violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando pretende una rimeditazione di questioni già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata, senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare orientamento o a imporre un rinvio pregiudiziale o costituzionale.
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