Cassazione Civile, Ordinanza n. 33293/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un allagamento che avrebbe danneggiato un immobile di proprietà di una società e le merci giacenti di proprietà/pertinenza della conduttrice, per il mancato funzionamento delle pompe di sollevamento delle acque di proprietà condominiale. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del condominio e liquidato solo parzialmente i danni; in appello erano state dichiarate, tra l'altro, l'estinzione parziale del processo per il fallimento della società originariamente titolare del credito relativo alle merci e l'inammissibilità delle impugnazioni. La società che, tramite una successiva scissione, aveva ricevuto il credito risarcitorio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e dell'art. 305 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione parziale del processo: secondo la ricorrente, il termine per la riassunzione decorreva dalla conoscenza giudiziale della dichiarazione di fallimento e, comunque, la fallita aveva già ceduto validamente il credito quando era in bonis, con successiva catena di cessioni fino alla ricorrente, che era subentrata nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. La ricorrente chiedeva quindi la cassazione della sentenza nella parte relativa all'estinzione e alle conseguenti statuizioni restitutorie, precisando peraltro che intervenuto un accordo tra le parti non sussisteva più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché sottoscritta dai difensori muniti del relativo potere e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione. Ha compensato le spese, rilevando l'assenza di interlocuzione della controparte sulla richiesta. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la declaratoria di estinzione del giudizio non comporta il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
È richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, in relazione agli effetti del fallimento sul processo e alla decorrenza del termine per la riassunzione.
È richiamato come norma asseritamente violata in tema di estinzione del processo a seguito di interruzione e mancata riassunzione.
È indicato come parametro del vizio dedotto, cioè violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È evocato dalla ricorrente per sostenere la propria legittimazione quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
È richiamato per descrivere la scissione societaria tramite cui il credito risarcitorio sarebbe stato assegnato alla ricorrente.
È applicato per ritenere formalmente valida la rinuncia al ricorso, sottoscritta dai difensori muniti di potere e notificata alle controparti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione perché, in caso di estinzione del giudizio, non opera l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, la Corte può compensare le spese quando la controparte non abbia svolto interlocuzione sulla relativa richiesta.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
- Le questioni di legittimazione e di estinzione del processo dedotte con il ricorso restano prive di decisione di merito quando interviene una rinuncia rituale prima della pronuncia.
- In presenza di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la parte subentrante può proseguire il giudizio nei limiti e con gli effetti dell'art. 111 c.p.c., ma tale questione diviene irrilevante se il ricorso è successivamente rinunciato.
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