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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30167/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che, in seguito al rinvio dalla Cassazione, aveva confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 19.12.2013 ad Alia e aveva disposto la reintegrazione del lavoratore ritenendo definitivamente accertata la nullità dell'assegnazione del lavoratore alla postazione soppressa (per violazione dell'art. 2103 c.c.). La società ricorrente deduceva, tra l'altro, violazione della nozione di "manifesta insussistenza" del fatto posto a base del licenziamento e omissione di fatto decisivo riguardante la "eccessiva onerosità" della reintegrazione (assenza di posizioni di capoturno disponibili e divieto contrattuale di riassegnazione alla mansione di capoturno), nonché censurava la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di SICURITALIA. Ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (n. 59/2021 e n. 125/2022) che hanno inciso sul regime sanzionatorio dell'art. 18, comma 7, l'accertata insussistenza del fatto posto a base del licenziamento comporta la reintegrazione obbligatoria del lavoratore nel posto di lavoro, senza discrezionalità del giudice tra tutela reintegratoria e tutela economica. La Corte ha inoltre rilevato la retroattività degli effetti delle pronunce di incostituzionalità e l'assenza di giudicato sul regime sanzionatorio nel procedimento, per cui le censure volte a chiedere l'applicazione della disciplina poi dichiarata illegittima non potevano avere successo. Quanto alla compensazione delle spese, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di compensare le spese di lite alla luce della novità normativa/giurisprudenziale sopravvenuta e della reciproca soccombenza parziale. Infine, ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato da versare dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

    "può altresì applicare" / "applica altresì"; "manifesta"

    La Corte ha applicato la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato incostituzionali parti del comma 7 eliminando la discrezionalità del giudice: una volta accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione è obbligatoria

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per affermare la nullità dell'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto alla qualifica, elemento che ha portato a ritenere insussistente il fatto (assegnazione legittima all'appalto) alla base del licenziamento

  • art. 384 c.p.c. (richiamato ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento; la Corte ha risposto che l'applicazione del principio deve tenere conto della successiva intervenuta pronuncia di incostituzionalità

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 (omesso esame di fatto decisivo)

    Censura della società circa l'omesso esame di circostanze relative all'onerosità della reintegrazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate alla luce del quadro normativo sopravvenuto

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme relative alle spese di lite: la Corte ha confermato la possibilità di compensazione delle spese in presenza di novità giurisprudenziali e reciproca soccombenza, ritenendo corretta la compensazione disposta dal giudice di merito

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    Rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del lavoro)

    Modifiche all'art. 18 oggetto di successiva declaratoria di incostituzionalità; la Corte ha applicato la situazione normativa risultante dalle pronunce della Corte Costituzionale

  • Sentenze Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022

    "ha dichiarato l'illegittimità costituzionale"

    Hanno inciso sul regime sanzionatorio dell'art. 18, comma 7: la prima ha eliminato la formulazione che lasciava una facoltà ('può altresì applicare'), la seconda ha inciso sulla parola 'manifesta', rendendo obbligatoria la reintegrazione in caso di insussistenza del fatto

  • Cass. sentenza n. 3129/2019 (sentenza rescindente)

    Pronuncia precedente della Cassazione che aveva accertato l'insussistenza del fatto materiale alla base del licenziamento e aveva rinviato per la determinazione del regime sanzionatorio, decisione che la Corte di Cassazione ha ritenuto non precludente alla valutazione alla luce delle sopravvenienze costituzionali

Massime di principio

  • Se il licenziamento si fonda su un fatto che si dimostra nullo o insussistente (es. assegnazione nulla a postazione che poi è soppressa), la reintegrazione del lavoratore è obbligatoria quando la disciplina vigente, anche alla luce di pronunce costituzionali sopravvenute, non consente più la discrezionalità del giudice tra reintegrazione e risarcimento.
  • Le pronunce della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva fino all'origine della norma: giudici e parti devono valutare i ricorsi e i motivi alla luce della situazione normativa risultante dalle dichiarazioni di incostituzionalità, anche se le vicende processuali sono anteriori.
  • In sede di cassazione, motivi che mirano ad ottenere l'applicazione di una disciplina poi dichiarata incostituzionale sono destinati al rigetto; va pertanto considerata la giurisprudenza costituzionale sopravvenuta.
  • La prova e l'allegazione, fin dalle prime fasi, delle circostanze rilevanti riguardanti la "eccessiva onerosità" della reintegrazione (es. assenza di posti equivalenti, divieti contrattuali) è essenziale se il datore intende opporsi alla reintegrazione; tuttavia, l'efficacia di tali argomenti dipende dalla normativa vigente al momento della decisione definitiva.
  • La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono novità giurisprudenziali o sopravvenienze che rendono la questione assolutamente incerta; tale soluzione è giustificabile quando entrambe le parti abbiano avuto risultati processuali non netti o quando la giurisprudenza si sia modificata durante il giudizio.

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