Cassazione Penale, Sentenza n. 2555/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 9/6/2021 che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere adottata il 17/5/2021. Rinaldi deduce violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per una presunta indebita focalizzazione del Tribunale sul solo Clan Rinaldi invece che sull'alleanza Rinaldi-Reale-Formicola; contesta inoltre la possibilità di applicare la misura ai medesimi fatti per i quali era stata già rigettata una misura relativa a reati connessi (art. 74 DPR 309/90) e sostiene l'insufficienza degli indizi, in particolare la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori. Reale articola plurimi motivi: contestazione della diversa rappresentazione fattuale tra capo d'imputazione e valutazione di merito (cartello vs clan autonomo), contestazione della qualificazione mafiosa dell'associazione a suo carico, vizio di motivazione circa la sua intraneità e il ruolo personale nell'organizzazione, e carenza di motivazione circa le esigenze cautelari; solleva inoltre criticità sulle dichiarazioni dei collaboratori e sulla loro valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di specificità delle censure e per mancata correlazione tra le ragioni di impugnazione e le ragioni della decisione impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente ricostruito che il richiamo al cartello Rinaldi-Reale-Formicola era descrittivo di un'alleanza strategica e che i capi di imputazione riguardavano la partecipazione alle associazioni riconducibili ai Clan Rinaldi e Reale. La Corte ha confermato che le dichiarazioni dei collaboratori, corroborate dalle intercettazioni e da precedenti condanne, costituiscono elementi idonei a fondare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per talune fattispecie). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme applicabili.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e di intercettazioni; l'accertamento della natura mafiosa è stato ritenuto corretto dal Tribunale e condiviso dalla Corte.
Richiamata come aggravante collegata al metodo mafioso; la Corte ha valutato che alcune contestazioni e precedenti risultavano coerenti con le condotte attribuite ai ricorrenti.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinaldi aveva invocato il precedente rigetto di una misura relativa a reati connessi al traffico di stupefacenti; la Corte ha rilevato che il rigetto precedente non preclude, di per sé, l'applicazione di una misura cautelare per diverso titolo di reato qualora emergano elementi diversi e successivi.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare nullità e violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stata lesa la difesa poiché il capo di imputazione e la funzione descrittiva del richiamo al cartello erano sufficientemente chiari.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione, confermando la correttezza dell'indicazione dell'oggetto d'accusa.
artt. 291, 292, 173, 521 c.p.p.
Richiamati da Reale per vizi procedurali e di notifica/contesto: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specifiche rispetto al provvedimento impugnato.
Riferito ai limiti della motivazione e alla necessità di sufficiente confronto con le dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato tali dichiarazioni e i riscontri.
Richiamato in ordine al vizio di motivazione; la Corte ha considerato la motivazione del Tribunale chiara e logica rispetto alla posizione di ciascun indagato.
Norma sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione in relazione alla condotta stabile, precedenti specifici e mancanza di mezzi di sostentamento leciti; la Corte ha ritenuto la valutazione congrua.
Richiamata la presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie, norma ritenuta prevalente e giustificativa della custodia cautelare salvo prova contraria.
Consente la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norma richiamata per la comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario in caso di stato di detenzione; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- Per la cassazione in materia cautelare è obbligatoria la specificità delle censure: le doglianze generiche o che non spiegano la correlazione con la decisione impugnata sono inammissibili.
- La mera menzione di un 'cartello' o di alleanze tra gruppi non impedisce che il giudice valuti la partecipazione dei singoli a specifici clan; il richiamo all'alleanza può avere funzione descrittiva e non modificare l'oggetto dell'accusa se il capo d'imputazione è chiaro.
- Le dichiarazioni dei collaboratori, se corroborate da riscontri oggettivi come intercettazioni o atti giudiziari precedenti, possono costituire base idonea per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza.
- La presenza di un precedente rigetto di misura cautelare per fatti diversi non esclude automaticamente l'adozione di una misura cautelare successiva fondata su nuovi o diversi elementi probatori.
- Per le esigenze cautelari, la giurisprudenza ammette che si considerino anche precedenti penali e procedimenti pendenti; per alcuni reati opera una presunzione speciale a favore della custodia (art. 275, comma 3), che il difensore deve concreto·mente contrastare.
- Nelle impugnazioni va criticata in modo puntuale la motivazione impugnata: affermazioni generiche sul carattere insufficiente delle prove o sulla genericità delle dichiarazioni non sono efficaci se non sono accompagnate da riferimenti precisi agli errori logici o giuridici del provvedimento.
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