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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2555/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 9/6/2021 che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere adottata il 17/5/2021. Rinaldi deduce violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per una presunta indebita focalizzazione del Tribunale sul solo Clan Rinaldi invece che sull'alleanza Rinaldi-Reale-Formicola; contesta inoltre la possibilità di applicare la misura ai medesimi fatti per i quali era stata già rigettata una misura relativa a reati connessi (art. 74 DPR 309/90) e sostiene l'insufficienza degli indizi, in particolare la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori. Reale articola plurimi motivi: contestazione della diversa rappresentazione fattuale tra capo d'imputazione e valutazione di merito (cartello vs clan autonomo), contestazione della qualificazione mafiosa dell'associazione a suo carico, vizio di motivazione circa la sua intraneità e il ruolo personale nell'organizzazione, e carenza di motivazione circa le esigenze cautelari; solleva inoltre criticità sulle dichiarazioni dei collaboratori e sulla loro valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di specificità delle censure e per mancata correlazione tra le ragioni di impugnazione e le ragioni della decisione impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente ricostruito che il richiamo al cartello Rinaldi-Reale-Formicola era descrittivo di un'alleanza strategica e che i capi di imputazione riguardavano la partecipazione alle associazioni riconducibili ai Clan Rinaldi e Reale. La Corte ha confermato che le dichiarazioni dei collaboratori, corroborate dalle intercettazioni e da precedenti condanne, costituiscono elementi idonei a fondare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per talune fattispecie). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme applicabili.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e di intercettazioni; l'accertamento della natura mafiosa è stato ritenuto corretto dal Tribunale e condiviso dalla Corte.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante collegata al metodo mafioso; la Corte ha valutato che alcune contestazioni e precedenti risultavano coerenti con le condotte attribuite ai ricorrenti.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Rinaldi aveva invocato il precedente rigetto di una misura relativa a reati connessi al traffico di stupefacenti; la Corte ha rilevato che il rigetto precedente non preclude, di per sé, l'applicazione di una misura cautelare per diverso titolo di reato qualora emergano elementi diversi e successivi.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare nullità e violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stata lesa la difesa poiché il capo di imputazione e la funzione descrittiva del richiamo al cartello erano sufficientemente chiari.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione, confermando la correttezza dell'indicazione dell'oggetto d'accusa.

  • artt. 291, 292, 173, 521 c.p.p.

    Richiamati da Reale per vizi procedurali e di notifica/contesto: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specifiche rispetto al provvedimento impugnato.

  • art. 273 c.p.p.

    Riferito ai limiti della motivazione e alla necessità di sufficiente confronto con le dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato tali dichiarazioni e i riscontri.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in ordine al vizio di motivazione; la Corte ha considerato la motivazione del Tribunale chiara e logica rispetto alla posizione di ciascun indagato.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione in relazione alla condotta stabile, precedenti specifici e mancanza di mezzi di sostentamento leciti; la Corte ha ritenuto la valutazione congrua.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiamata la presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie, norma ritenuta prevalente e giustificativa della custodia cautelare salvo prova contraria.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma richiamata per la comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario in caso di stato di detenzione; la Corte ha ordinato tale trasmissione.

Massime di principio

  • Per la cassazione in materia cautelare è obbligatoria la specificità delle censure: le doglianze generiche o che non spiegano la correlazione con la decisione impugnata sono inammissibili.
  • La mera menzione di un 'cartello' o di alleanze tra gruppi non impedisce che il giudice valuti la partecipazione dei singoli a specifici clan; il richiamo all'alleanza può avere funzione descrittiva e non modificare l'oggetto dell'accusa se il capo d'imputazione è chiaro.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori, se corroborate da riscontri oggettivi come intercettazioni o atti giudiziari precedenti, possono costituire base idonea per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza.
  • La presenza di un precedente rigetto di misura cautelare per fatti diversi non esclude automaticamente l'adozione di una misura cautelare successiva fondata su nuovi o diversi elementi probatori.
  • Per le esigenze cautelari, la giurisprudenza ammette che si considerino anche precedenti penali e procedimenti pendenti; per alcuni reati opera una presunzione speciale a favore della custodia (art. 275, comma 3), che il difensore deve concreto·mente contrastare.
  • Nelle impugnazioni va criticata in modo puntuale la motivazione impugnata: affermazioni generiche sul carattere insufficiente delle prove o sulla genericità delle dichiarazioni non sono efficaci se non sono accompagnate da riferimenti precisi agli errori logici o giuridici del provvedimento.

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