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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13709/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Resta ferma la condanna di merito per la contravvenzione ex art. 651 c.p. e per il reato di cui all'art. 4 l. n. 110/1975.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 15/01/2024 che lo ha condannato per due capi: una contravvenzione ex art. 651 c.p. alla pena di euro 50,00 di ammenda e un reato ex art. 4 l. n. 110/1975 alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria per euro 900,00, per fatti commessi a Cesenatico il 10/07/2020. I motivi di ricorso, per come esaminati dalla Corte, riguardano: 1) l'asserita omessa motivazione sui presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) il diniego delle attenuanti generiche, censurato però in termini sostanzialmente di merito, con richiesta di una diversa valutazione degli elementi fattuali posti a base della decisione di primo grado. La Corte rileva che la doglianza sulla particolare tenuità è inconferente rispetto al capo B, perché il giudice di merito aveva già motivato in modo congruo sulla sussistenza di elementi incompatibili con l'ipotesi lieve di cui all'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975, elementi che escludono anche la particolare tenuità del fatto; inoltre la condotta del capo A non aggiungeva profili ulteriori utili. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso è ritenuto aspecifico perché non indica concreti elementi favorevoli trascurati dal giudice, limitandosi a richiamare la giovane età e il comportamento successivo, già considerati in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.

    disposizione incriminatrice richiamata per il capo A della condanna di merito; dalla sentenza non emerge il contenuto fattuale specifico del reato oltre il riferimento alla condanna riportata.

  • art. 4, comma 3, l. n. 110/1975

    la Corte richiama la valutazione del giudice di merito secondo cui gli elementi di fatto accertati escludevano l'ipotesi lieve e, quindi, anche la particolare tenuità del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non applicabile, perché i fatti del capo B erano incompatibili con l'ipotesi lieve e la condotta del capo A non aggiungeva elementi ulteriori.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base normativa per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sull'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inconferente quando la motivazione di merito abbia già escluso, con valutazione congrua, un'ipotesi di minore gravità incompatibile con la particolare tenuità del fatto.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare gli elementi fattuali che hanno condotto a escludere l'ipotesi lieve del reato contestato, se tali elementi mostrano un disvalore non marginale della condotta.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche è aspecifico se non indica quali concreti e obiettivi elementi favorevoli, diversi e ulteriori rispetto a quelli già considerati, il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una mera rivalutazione del merito degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di primo grado quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàSpaccioDetenzione di armiImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiArmiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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