Cassazione Penale, Ordinanza n. 03581/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 aprile 2024. Dal testo emerge che il ricorso investiva la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza una diversa valutazione della concreta offensività della condotta. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è manifestamente infondata e, soprattutto, mira a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla tenuità della condotta, precluso in sede di legittimità. La Corte evidenzia che il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità non solo per la mancanza del requisito negativo dell'abitualità, ma anche per il dato quantitativo della sostanza, indicata in circa 10 grammi idonei alla preparazione di circa 140 dosi, ritenuto incompatibile con la tenuità invocata. Il motivo sovrapponeva inoltre tale tema alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse manifestamente infondato perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito sulla particolare tenuità del fatto, già esclusa dal giudice di appello sulla base sia dell'abitualità sia del quantitativo di stupefacente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il richiamo alla fattispecie di lieve entità è indicato come profilo che il ricorrente sovrappone indebitamente alla questione della particolare tenuità del fatto; la Corte non compie una nuova qualificazione del fatto, ma rileva che il motivo tende a confondere i due piani.
La particolare tenuità del fatto è esclusa in concreto quando difettino i presupposti richiesti, sia sotto il profilo negativo dell'abitualità sia in considerazione del dato quantitativo della condotta, se non ritenuta tenue.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa.
Massime di principio
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto implica una valutazione di merito che, se sorretta da argomentazione congrua e non manifestamente illogica, non può essere rivalutata in sede di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sia per la presenza di un indice ostativo come l'abitualità, sia per l'entità concreta della condotta, quando il dato quantitativo o qualitativo del fatto sia incompatibile con una minima offensività.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito sulla tenuità della condotta, specie quando la decisione impugnata abbia già esaminato autonomamente più ragioni ostative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa del ricorrente.
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