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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34972/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 24/03/2021 che aveva condannato Franchini per guida in stato di ebbrezza aggravata (art. 186 cod. strada) omettendo di applicare correttamente l'aumento di pena dovuto all'aggravante "commesso in orario notturno" (art. 186, comma 2-sexies), aggravante qualificata come "rinforzata" e quindi non soggetta a bilanciamento con le attenuanti generiche per effetto dell'art. 186, comma 2-septies. Il PG denunciava pertanto violazione di legge nella determinazione della pena, poiché il Tribunale aveva in pratica operato un giudizio di equivalenza che aveva neutralizzato anche l'aggravante notturna.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che l'aggravante notturna è sottratta al bilanciamento e che il Tribunale ha errato applicando un giudizio di equivalenza anche a tale aggravante. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è rinviata al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione monocratica, per nuovo giudizio esclusivamente sulla quantificazione della sanzione (pena detentiva e pecuniaria). La Corte non ha proceduto a ricalcolare la pena in sede di legittimità perché il giudicante di merito non ha esplicitato i passaggi logici intermedi richiesti per un nuovo calcolo ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186

    Comprende la fattispecie di guida in stato di ebbrezza e le aggravanti rilevanti nel caso: comma 2 (ipotesi base, lettera C), comma 2-bis (aver provocato un incidente), comma 2-sexies (commesso in orario notturno) e comma 2-septies (disposizione che sottrae alcune aggravanti al bilanciamento con le attenuanti). La Corte ha interpretato il comma 2-sexies come aggravante "rinforzata" non soggetta a bilanciamento ex comma 2-septies.

  • Codice Penale, art. 69

    Regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ricorda che il giudizio di comparazione ex art. 69 può essere operato solo sulle circostanze soggette a bilanciamento, non su quelle sottratte dall'art. 186 comma 2-septies.

  • Codice di Procedura Penale, art. 620

    Previsioni sulla competenza e sui poteri della Corte di cassazione nel rigetto o annullamento: la Corte ha richiamato che non è possibile procedere al ricalcolo della pena in mancanza dell'enunciazione dei passaggi logici del giudicante di merito (art. 620, lett. l).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, Sent. n. 53280/2017, Bruni, Rv. 271354)

    Principio secondo cui, quando concorrono l'aggravante notturna (non soggetta a bilanciamento) e l'aggravante per incidente insieme ad una attenuante generica, va prima applicato l'aumento per l'aggravante notturna e poi va operato il bilanciamento (art. 69 c.p.) tra l'attenuante e la residua aggravante.

Massime di principio

  • L'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-sexies (commesso in orario notturno) è "rinforzata" e non può essere neutralizzata con un giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti: va prima applicata l'aumento previsto e poi, se rimangono aggravanti soggette a bilanciamento, si procede al confronto con le attenuanti.
  • In caso di concorso tra aggravanti sottratte al bilanciamento e aggravanti soggette a bilanciamento con attenuanti, il corretto ordine logico è: (1) applicazione dell'aumento per le aggravanti non bilanciabili; (2) giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. tra le attenuanti e le eventuali aggravanti residuate; (3) eventuale modulazione delle componenti detentiva e pecuniaria.
  • Se il giudice di merito non espone i passaggi motivazionali intermedi che portano alla determinazione della pena, la Corte di legittimità non può ricalcolare la pena e dovrà annullare e rinviare per nuovo giudizio limitatamente alla quantificazione sanzionatoria.
  • La concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza non può valere a riportare la pena alla misura minima in presenza di aggravanti "rinforzate" non bilanciabili: un risultato del genere indica un errore di applicazione delle regole sul bilanciamento.

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