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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17661/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa dal creditore procedente davanti al Tribunale di Roma, un terzo ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e ha chiesto la sospensione dell’esecuzione. La sospensione, inizialmente negata dal giudice dell’esecuzione, è stata poi concessa dal tribunale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro il diniego. Nessuna parte ha introdotto il giudizio di merito sull’opposizione entro il termine assegnato. Su ricorso in riassunzione del creditore procedente, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato estinto il processo esecutivo ai sensi dell’art. 624, terzo comma, c.p.c. Il creditore ha allora proposto reclamo ex art. 630 c.p.c., respinto nei meriti, e poi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 616 e 624, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c.; sosteneva che l’estinzione del processo esecutivo sarebbe possibile solo quando la sospensione sia disposta dal giudice dell’esecuzione ex primo comma dell’art. 624 c.p.c., e non anche quando sia disposta dal tribunale in sede di reclamo contro il diniego del giudice dell’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo al precedente orientamento secondo cui l’estinzione del processo esecutivo prevista dall’art. 624, terzo comma, c.p.c. opera anche quando la sospensione dell’esecuzione sia stata disposta dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando sia stata concessa dal giudice dell’esecuzione. La Corte ha ritenuto infondata la lettura meramente letterale proposta dal ricorrente e ha confermato la sentenza impugnata. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, con liquidazione distinta per ciascun controricorrente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    È richiamato come base dell’opposizione di terzo proposta nel processo esecutivo immobiliare.

  • art. 624 c.p.c.

    L’estinzione del processo esecutivo per mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito opera anche se la sospensione è stata disposta dal tribunale in sede di reclamo avverso il diniego del giudice dell’esecuzione.

  • art. 616 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nel sistema delle opposizioni esecutive e della fissazione del termine per il merito.

  • art. 630 c.p.c.

    È richiamato come rimedio avverso l’ordinanza dichiarativa di estinzione del processo esecutivo.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    È richiamato quale norma del reclamo avverso il provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte ribadisce che l’interpretazione della legge non può fondarsi sul solo criterio letterale, dovendo essere coordinato con gli altri canoni ermeneutici.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È citato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L’estinzione del processo esecutivo prevista dall’art. 624, terzo comma, c.p.c. si produce anche quando la sospensione dell’esecuzione sia stata concessa dal giudice del reclamo, purché il giudizio di merito sull’opposizione non sia introdotto o riassunto nel termine assegnato.
  • Nell’interpretazione della norma processuale non è sufficiente il solo argomento letterale: il significato della disposizione va ricostruito in modo sistematico, coordinando il dato testuale con la ratio dell’istituto e con gli altri criteri ermeneutici.
  • Il mancato tempestivo avvio del giudizio di merito dopo la sospensione dell’esecuzione determina la caducazione del processo esecutivo, indipendentemente dal fatto che la sospensione provenga dal giudice dell’esecuzione o dal tribunale in sede di reclamo.
  • Quando il ricorso per cassazione si limiti a riproporre una lettura già esaminata e respinta dalla giurisprudenza di legittimità senza apportare elementi nuovi, la Corte può confermare l’orientamento consolidato e rigettare il motivo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveGiudizio di cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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