Cassazione Civile, Ordinanza n. 18786/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatori diretti)
La controversia
La controversia nasce dall'esercizio del diritto di retratto agrario su un fondo confinante venduto a terzi. I proprietari del fondo vicino, deducendo di essere coltivatori diretti e di avere tutti i requisiti di legge per la prelazione agraria, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul terreno riscattato, oltre al risarcimento dei danni. Gli acquirenti hanno resistito contestando la qualifica di coltivatori diretti dei riscattanti e sostenendo che il fondo da loro coltivato era di dimensioni tali da non giustificare l'esercizio del riscatto. Dopo il rigetto dell'appello, essi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 8 e 31 L. n. 590/1965 e dell'art. 7 L. n. 817/1971, nonché degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. e dei principi di divieto di abuso del diritto e di venire contra factum proprium, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso una causa ostativa al riscatto, rappresentata dal fatto che il fondo confinante era stato in larga parte destinato a edificazione, elemento incompatibile con la pretesa finalità di coltivazione prevalente e di miglioramento dell'impresa agricola; (2) ulteriore violazione delle medesime norme speciali e nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e per motivazione apparente, censurando il capo che aveva riconosciuto la sussistenza di tutti i requisiti del retratto, in particolare la coltivazione del fondo da almeno due anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, e comunque privo della necessaria specifica individuazione delle affermazioni della sentenza impugnata asseritamente in contrasto con le norme invocate. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata non presentava alcuna delle gravi anomalie motivazionali che, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., consentono il controllo di legittimità sulla motivazione; la doglianza, infatti, si fondava su elementi estranei al testo della motivazione e mirava ancora una volta a ottenere una rivisitazione del merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 L. 14 agosto 1971 n. 817
disciplina il diritto di prelazione e retratto agrario; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare in fatto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, non essendo consentito in cassazione un riesame del merito.
artt. 8 e 31 L. 26 maggio 1965 n. 590
richiamati come norme fondanti la prelazione agraria; la loro violazione è stata dedotta in modo non specifico e, secondo la Corte, senza indicare puntualmente le affermazioni della sentenza in contrasto con esse.
artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.
invocati dai ricorrenti per sostenere un abuso del diritto e il divieto di venire contra factum proprium; la Corte non ha ravvisato che tali principi potessero essere utilizzati per trasformare la censura in un riesame del merito.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha osservato che il motivo, pur formalmente qualificato come violazione di legge, tendeva in sostanza a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
art. 360, co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità e motivazione apparente; la Corte ha ribadito che il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e che le anomalie motivazionali rilevanti sono solo quelle estreme.
dedotto dai ricorrenti per vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione o affetta da motivazione soltanto apparente.
la Corte richiama il parametro della motivazione della sentenza e, in combinato con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, esclude che il controllo di legittimità consenta di sindacare la sufficienza della motivazione.
richiamato nel procedimento camerale e nella definizione accelerata del ricorso; la proposta del consigliere delegato è stata condivisa e il ricorso rigettato.
richiamato per il deposito delle memorie delle parti nel procedimento camerale.
base della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per responsabilità aggravata.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: il motivo deve indicare specificamente quali affermazioni della sentenza impugnata siano in contrasto con la norma invocata.
- Il vizio di motivazione è oggi sindacabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile, né introdurre elementi estranei al testo della sentenza.
- Quando si censura il riconoscimento dei requisiti per il diritto di prelazione o di riscatto agrario, occorre confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a contestazioni fattuali sul concreto uso del fondo o sulle attività svolte dalle parti.
- I principi di buona fede, correttezza e divieto di abuso del diritto non possono essere invocati per aggirare i limiti del sindacato di legittimità e ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18666/2024 del 09/07/2024
- ordinanza_civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18668/2024 del 09/07/2024
- ordinanza_civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18669/2024 del 09/07/2024
- ordinanza_civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18670/2024 del 09/07/2024
- ordinanza_civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18671/2024 del 09/07/2024
- ordinanza_civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18672/2024 del 09/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →