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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31565/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino pakistano ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato, su domanda reiterata, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure: rileva anzitutto che la costituzione del Ministero dell'interno, avvenuta con atto depositato solo per partecipare alla discussione orale, è irrituale nel procedimento camerale di cassazione, nel quale la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Poi esamina d'ufficio l'ammissibilità del ricorso alla luce dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, applicabile al giudizio perché introdotto in primo grado con ricorso depositato il 28 ottobre 2019. La Corte osserva che, per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 13/2022, la Corte verifica il testo della procura prodotta e constata che essa reca soltanto l'autentica della firma, senza un'espressa certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Per questo ritiene che il requisito speciale di ammissibilità non sia stato rispettato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nella materia disciplinata dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione debba contenere un'espressa certificazione del difensore circa la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola autenticazione della firma, pur in presenza della data di rilascio, non è sufficiente. Conseguentemente non è stato esaminato il merito dei motivi di impugnazione. Il Ministero non è stato condannato alle spese perché la sua costituzione è stata ritenuta inammissibile/irrituale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Nelle controversie soggette a questa disciplina la procura speciale per il ricorso per cassazione richiede, a pena di inammissibilità, che risulti espressamente la posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale dato.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Richiamati come regole ordinarie sul rilascio della procura speciale, rispetto alle quali l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, è stata menzionata come già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel perimetro della questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel perimetro della questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel perimetro della questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione ai parametri europei evocati nella questione di legittimità costituzionale.

  • artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati quali parametri eurounitari nella questione di legittimità costituzionale dell'onere di certificazione della procura.

  • artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE

    Richiamati quali parametri della Carta dei diritti fondamentali nell'ambito della questione di legittimità costituzionale.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati quali parametri convenzionali nell'ambito della questione di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene un'espressa certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • L'indicazione della sola data di rilascio della procura o la mera autenticazione della firma del conferente non equivalgono alla certificazione richiesta dalla norma speciale.
  • La certificazione della data può essere resa anche con un'unica attestazione del difensore, purché sia esplicito che la procura è stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta tramite controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra una valida costituzione.
  • L'omessa osservanza del requisito speciale sulla procura comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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