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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7444/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, richiamando la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, aveva valutato la sussistenza dei presupposti per l'operatività del meccanismo di retrodatazione previsto dall'art. 297, comma 3, c.p.p. Il ricorrente contestava: 1) l'apparente viziosità della motivazione relativa alla desumibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza, sostenendo che il Tribunale aveva fatto riferimento ad atti investigativi successivi al rinvio a giudizio del primo procedimento; 2) l'esclusione della connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p., nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto assente l'identità soggettiva dei compartecipi (quindi negando la connessione per continuazione) e, di conseguenza, negando l'applicabilità della retrodatazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che ha escluso la connessione qualificata tra i fatti dei due procedimenti per mancanza di identità soggettiva dei compartecipi (quindi impossibilità di configurare la connessione per continuazione). Per l'effetto non essendo ravvisata la connessione qualificata è risultato superfluo procedere all'accertamento della desumibilità dagli atti; la retrodatazione prevista dall'art. 297 comma 3 c.p.p. non è operativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00; è stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), artt. 73 e 74

    Le norme sul traffico e sulla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti costituiscono i reati di riferimento per i fatti contestati al ricorrente; la loro contestazione ha motivato l'applicazione della misura cautelare iniziale e successiva

  • Codice penale, art. 416 bis

    Rilevata la contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso quale reato associativo, indicato tra le imputazioni a carico del ricorrente

  • Codice di procedura penale, art. 297 comma 3

    art. 297, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce il meccanismo di retrodatazione dei termini di custodia cautelare tra ordinanze emesse in procedimenti diversi: opera solo se ricorre connessione qualificata (art.12 lett. b) o c)) e se i fatti della seconda ordinanza sono anteriori e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio del procedimento con la prima ordinanza

  • Codice di procedura penale, art. 12 comma 1 lett. b) e lett. c)

    art. 12, comma 1, lett. b) e c., c.p.p.

    Definisce i casi di connessione. Per la continuazione (lett. b) è richiesta identità soggettiva dei partecipi; per la connessione teleologica (lett. c) non è necessaria l'identità soggettiva

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di norme e vizio di motivazione) e il relativo quadro di sindacabilità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato

  • Sentenze delle Sezioni Unite citate (Mazzitelli, Librato, Rahulia)

    Sez. U. n. 23166 del 28/05/2020 (Mazzitelli); Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006 (Librato); Sez. U. n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia)

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i presupposti per l'applicazione della retrodatazione: quando esistono ordinanze cautelari in procedimenti diversi e v'è connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento della prima ordinanza; per la connessione per continuazione è necessaria l'identità soggettiva

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità nella determinazione delle spese e dell'ammenda equitativa in casi di ricorso manifestamente infondato

Massime di principio

  • La retrodatazione ex art. 297 comma 3 c.p.p. richiede congiuntamente: anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima, sussistenza di una connessione qualificata (art. 12 lett. b o c c.p.p.) e desumibilità dagli atti dei fatti della seconda ordinanza al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento
  • Per la connessione per continuazione (art. 12 lett. b)) è necessaria l'identità soggettiva dei partecipi; l'assenza di identità soggettiva giustifica l'esclusione della connessione qualificata e quindi l'impossibilità di retrodatare la seconda misura
  • La connessione teleologica (art. 12 lett. c)) non richiede identità soggettiva, mentre la sua configurabilità va valutata caso per caso alla luce del nesso teleologico tra fatti
  • Se manca la connessione qualificata, non è necessario verificare la desumibilità dagli atti: i termini delle singole misure cautelari rimangono autonomi e non si riallineano
  • Ai fini della desumibilità si devono considerare esclusivamente gli atti e gli elementi già acquisiti prima del rinvio a giudizio nel procedimento della prima ordinanza; attività investigative successive non possono essere usate per retrodatare la seconda misura
  • La retrodatazione riallinea solo il termine di efficacia della misura successiva alla data di esecuzione della prima ordinanza, senza unificare o fondere i procedimenti o le ordinanze
  • In cassazione i vizi di motivazione e l'errata applicazione delle norme procedurali sono sindacabili, ma la Corte valuta la coerenza delle conclusioni del giudice del riesame rispetto ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità

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