Cassazione Penale, Sentenza n. 02289/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo dell'area e dello stabilimento balneare "SCIALAI" (particella n.63 foglio 40, Isola delle Correnti, Portopalo di Capo Passero) disposta nel procedimento per violazione dell'art.181 D.lgs. 42/2004 (realizzazione di stabilimento in area sottoposta a tutela paesaggistica senza autorizzazione). Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: 1) censura della sussistenza del fumus commissi delicti per errata valutazione della validità/irretroattività delle norme e della durata dell'autorizzazione paesaggistica (autorizzazione del 03/04/2012 allegedly ancora efficace in forza della LR Sicilia n.3/2016); 2) contestazione della ricostruzione dei fatti e della presunta difformità tra stabilimento assentito e quello realizzato (strutture amovibili, montaggio/smontaggio annuale); 3) mancanza dell'elemento soggettivo doloso/colposo in ragione dell'affidamento nelle amministrazioni e nella procedura di proroga della concessione demaniale; 4) insufficienza del periculum perché lo stabilimento sarebbe stagionale e rimovibile alla fine della stagione, mentre il sequestro impedirebbe la rimozione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: in primo luogo per carenza di interesse/legittimazione del ricorrente ad impugnare (la società proprietaria del bene, Greco Costruzioni & Servizi srl, era l'unica titolata alla restituzione) e perché il ricorso era generico e chiedeva una rivalutazione in fatto della motivazione del Tribunale del riesame, materia preclusa in sede di legittimità per i provvedimenti cautelari reali (controllo limitato a violazioni di legge). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del riesame circa l'inefficacia presumibile dell'autorizzazione del 2012 (al più quinquennale fino al 03/04/2017 in assenza di rinnovi), la sussistenza di difformità (ampi esuberi di superficie e opere non assentite, rilevate da sopralluoghi e relazione tecnica) e l'insussistenza di manifesta buona fede dell'indagato. Ha inoltre confermato la valutazione del periculum basata su lavori in corso, apertura al pubblico e permanenza della struttura. Esito: ricorso inammissibile; condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Fondamento dell'accusa: sanziona la realizzazione di opere in area sottoposta a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione; valutata l'esistenza del fumus in relazione alla presunta assenza o inefficacia dell'autorizzazione paesaggistica.
Richiamato dai motivi di ricorso in relazione al requisito del fumus commissi delicti; la Corte rileva che non è stata fornita prova evidente della carenza del fumus e che le questioni sollevate impongono rivalutazioni di fatto non ammissibili in sede di legittimità.
Richiami alla limitazione del sindacato di merito sul periculum per i provvedimenti cautelari reali; la Corte ricorda che in Cassazione per tali misure il controllo è limitato alle violazioni di legge.
La verifica della legittimità delle misure reali in sede di legittimità è circoscritta alle violazioni di legge e alla compatibilità tra fattispecie astratta e fatto concreto.
Norma processuale richiamata in tema di legittimazione all'impugnazione delle misure cautelari reali; la Corte sottolinea che l'interesse concreto alla restituzione del bene è requisito per la legittimazione dell'impugnante.
Fondamento per l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.
Legge Regionale Sicilia n. 3/2016, art. 42
Invocata dal ricorrente per sostenere la proroga dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica in ragione della proroga della concessione demaniale; la Corte ha ritenuto che eventuali norme regionali non possano derogare ai limiti della normativa statale sulla tutela paesaggistica e che la proroga invocata non supera la valutazione di efficacia temporale dell'autorizzazione.
Richiamato nella discussione sulla validità delle autorizzazioni paesaggistiche e sul loro possibile contenuto temporale; la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione del 2012 potesse avere efficacia temporale limitata e cessata nel 2017 in assenza di ulteriori atti.
Richiamato nella disputa sul fatto che certe strutture amovibili esclusive non richiedano autorizzazione paesaggistica; la Corte ha osservato che la questione attiene a rivalutazione di fatto e che la documentazione tecnica indicava difformità sostanziali, quindi il richiamo all'allegato non esclude l'obbligo autorizzatorio nel caso concreto.
Sentenza Corte Cost. 17/11/2020 n.240
Citate per affermare la prevalenza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e beni culturali rispetto a disposizioni regionali, con conseguente limite all'interpretazione regionale che si ponga in contrasto con la disciplina statale.
Massime di principio
- Legittimazione a impugnare un provvedimento ablativo: solo chi vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene (tipicamente il titolare del diritto reale) è legittimato; l'indagato in proprio che non è titolare del bene rischia l'inammissibilità per carenza di interesse.
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari reali il controllo è principalmente di diritto: non è ammessa la rivalutazione estesa degli elementi di fatto o delle prove; sono sindacabili solo vizi di legge o carenze manifeste ed evidenti (ictu oculi).
- La durata e l'efficacia delle autorizzazioni amministrative vanno valutate con attenzione: la mera esistenza di un titolo amministrativo precedente non esclude automaticamente il reato se il provvedimento autorizzatorio è cessato, limitato nel tempo o non conforme a quanto effettivamente realizzato.
- La sussistenza del fumus e del periculum per misure cautelari reali può essere desunta da sopralluoghi, relazioni tecniche e documentazione che evidenzino difformità o opere in corso: tali elementi, pur contestabili, non sono riapribili in sede di legittimità salvo errori di diritto evidenti.
- L'affidamento nella pubblica amministrazione non esclude automaticamente il requisito soggettivo di responsabilità: occorre dimostrare in modo manifesto l'assenza di colpa o dolo; omissioni documentali ritenute 'lacunose o fuorvianti' possono indebolire la tesi dell'affidamento in buona fede.
- Per stabilimenti stagionali e strutture amovibili, è importante conservare e allegare ai procedimenti amministrativi prove chiare di rimovibilità e conformità ai titoli abilitativi; in mancanza, anche la stagionalità potrebbe non impedire misure cautelari se risultano opere non consentite o permanenti.
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