Cassazione Penale, Sentenza n. 02279/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 22/07/2025 che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti e all'associazione di tipo camorristico (art. 74 DPR 309/1990, con aggravante art. 416 bis 1 c.p., e reati previsti dall'art. 73 DPR 309/1990). I principali rilievi: (i) mancata sussistenza di gravi indizi per il reato associativo in relazione a fatti anteriori a febbraio 2023, atteso che, secondo le emergenze probatorie richiamate difensive, l'organizzazione avrebbe iniziato l'attività di spaccio solo successivamente; pertanto le cessioni anteriori avrebbero carattere autonomo e non associativo; (ii) richiesta di riqualificazione dei fatti come "piccolo spaccio" ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990; (iii) censura della motivazione del tribunale rispetto alle risultanze intercettive (numero limitato di cessioni e ruolo marginale del Barra, che si sarebbe limitato a due segnalazioni come "vedetta" per favorire un amico); (iv) sotto il profilo delle esigenze cautelari si sostiene che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia intramuraria poteva essere superata per il "tempo silente" e per l'esiguità delle cessioni, rendendo applicabili misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure attengono a valutazioni di fatto e della prova proprie del giudice di merito e quindi non riescibili in sede di legittimità, salvo vizio motivazionale, che qui non sussiste. La Corte ha condiviso la motivazione del tribunale del riesame, che ha ricostruito l'esistenza di un sodalizio camorristico dedito anche al traffico di stupefacenti, coordinato da Francesco Ullero, con fasi gestionali affidate a diversi responsabili (Polito, poi De Simone). Ha ritenuto emergente, dalle intercettazioni, il ruolo stabile del Barra quale fornitore di grossi quantitativi, mediatore con altri pusher e con funzioni anche di vedetta, oltre a situazioni in cui egli ha sostituito il pusher di turno. Ha escluso la configurabilità della lieve entità (art. 73, comma 5) in ragione degli elementi desumibili dai contatti e dalle indicazioni di prezzo (500/450 euro) che denotano disponibilità di rilevanti quantitativi. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo, non superata dalla difesa con elementi concreti (il mero "tempo silente" non è sufficiente). In conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e gli elementi indiziari siano idonei a fondare il fumus del reato associativo a carico del ricorrente
D.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5
Prevede la figura del "piccolo spaccio" di lieve entità; la Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti della lieve entità alla luce degli elementi quantitativi e delle modalità emerse (indicazioni di prezzo e disponibilità di grosse quantità)
Codice penale art. 416-bis, comma 1 (aggravante)
Aggravante relativa all'appartenenza ad associazione mafiosa; utilizzata come elemento aggravante in relazione all'inserimento del sodalizio camorristico nell'attività di spaccio
Codice di procedura penale art. 292
Individua i requisiti e i contenuti della motivazione per le misure cautelari; la Corte ha verificato che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato in conformità a tale parametro
Codice di procedura penale art. 274
Riguarda le esigenze cautelari; la valutazione del giudice di merito su tali esigenze è insindacabile in cassazione se correttamente motivata
Codice di procedura penale art. 275, comma 3
pone una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere
Stabilisce la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per talune ipotesi (tra cui l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata dalla difesa
Codice di procedura penale art. 546
Richiamato quale modello strutturale cui la motivazione del riesame deve ispirarsi (modulo di motivazione), con adattamenti per la pronuncia cautelare fondata su indizi
Disposizioni attuative cod. proc. pen. art. 94, comma 1-ter
Previsione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Giurisprudenza CEDU (Hilgartner c. Polonia, 03/03/2009)
Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di elementi che attestino un concreto rischio cautelare, la detenzione per l'intero processo può essere ingiustificata; la Corte ha comunque ritenuto nel caso concreto che il rischio di reiterazione emergesse dagli atti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla solo la correttezza e la completezza della motivazione del giudice di merito: non può rimettere in discussione la valutazione di fatto fondata su indizi se questa è congruamente e logicamente motivata
- Per i reati associativi attinenti al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275 comma 3 c.p.p.), superabile solo con elementi concreti e specifici, non con il mero decorso del tempo senza contestazioni
- La configurabilità della "lieve entità" (art. 73 comma 5 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva qualitativa e quantitativa: elementi indiziari come indicazioni di prezzo e interlocuzioni criptiche possono suffragare la disponibilità di rilevanti quantitativi e quindi escludere la lieve entità
- Le intercettazioni, anche in assenza di sequestri materiali, possono costituire prova indiziaria rilevante per determinare l'inserimento stabile in un sodalizio e per qualificare ruoli (fornitore, vedetta) se interpretate con motivazione logica e conforme alle massime di esperienza
- Nelle impugnazioni cautelari in Cassazione è essenziale dimostrare vizi di motivazione logico-giuridica del giudice di merito; censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende
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