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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02275/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, D.L. 4/2019 (omessa comunicazione di variazioni reddituali ai fini del reddito di cittadinanza). L'imputazione riguarda la mancata comunicazione all'INPS, tramite il modello RdC-COM, di variazioni occupazionali proprie e della componente familiare Scarpa Genova, con conseguente percezione indebita del beneficio. Il ricorrente deduceva: a) mancanza di sottoscrizione delle istanze 2020/2021 essendo compilate telematicamente da un operatore del CAF (errore del terzo); b) assenza del dolo perché l'errore sarebbe imputabile esclusivamente al CAF e perché non era a conoscenza di ratei non dovuti; c) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; d) errore nel calcolo del trattamento sanzionatorio (minimo edittale valutato erroneamente dal giudice di merito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte ma ha accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. Per il resto (attenzione all'addebito penale di omessa comunicazione e alla sussistenza del dolo) il ricorso è stato rigettato e la condanna è stata confermata.

Norme richiamate

  • D.L. 4/2019, art. 7, comma 2

    punisce l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio ... con la reclusione da uno a tre anni

    La Corte ha ritenuto integrato il reato dall'omessa comunicazione mediante il modello RdC-COM, anche se la domanda originale è stata compilata telematicamente da un CAF; l'elemento soggettivo (dolo) è integrato dall'omessa, cosciente e volontaria, mancata presentazione del RdC-COM da parte del beneficiario.

  • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 65, comma 1 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    L'irregolare sottoscrizione telematica non determina l'inesistenza della richiesta telematica all'INPS; la domanda può comunque essere attribuita al beneficiario quando è nell'interesse economico di quest'ultimo e l'operatore agisce su suo incarico.

  • Codice penale, art. 5

    L'errore circa adempimenti o condizioni materiali (errore su legge extrapenale/precetto) non esclude necessariamente il dolo; l'ignoranza dell'obbligo informativo può essere qualificata come errore su legge che non esclude il dolo ai sensi degli articoli citati in giurisprudenza.

  • D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2

    Richiamata come fonte del regime del reddito di cittadinanza e degli obblighi informativi connessi; l'ignoranza degli adempimenti relativi al beneficio rileva come errore sul precetto penale ai fini dell'art. 5 cod. pen.

  • Codice penale, art. 131-bis

    L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la positiva valutazione cumulativa di tutti i criteri previsti; la mancata ricorrenza anche di un solo criterio preclude l'applicazione. La Corte ha ritenuto preclusa l'applicazione in presenza di più variazioni reddituali e della somma percepita per circa un anno.

  • Codice penale, art. 133

    Norma richiamata per i criteri di determinazione della pena; la Corte di legittimità ha evidenziato un errore del giudice di merito nella determinazione della pena base (minimo edittale) rispetto a quanto previsto dalla norma incriminatrice.

  • Codice penale, art. 47, comma 3

    Richiamato per distinguere l'errore inevitabile della legge dall'errore sulla legge che non esclude il dolo; nel caso si è esclusa l'applicazione dell'ignoranza inevitabile della legge.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per omissione della comunicazione al fine del RdC ricade sul beneficiario anche quando la domanda o le dichiarazioni siano state materialmente compilate da un operatore CAF: la domanda telematica irrregolarmente sottoscritta non esclude l'attribuibilità dell'istanza al beneficiario.
  • L'avvio di un rapporto di lavoro durante la fruizione del RdC impone l'obbligo di presentare il modello RdC-COM entro 30 giorni; la mancata presentazione integra l'elemento oggettivo del reato e rende rilevante il comportamento omissivo del beneficiario.
  • L'errore materiale o di compilazione commesso da un terzo (es. operatore CAF) non esclude automaticamente il dolo del beneficiario se questi omette successivi adempimenti obbligatori o continua consapevolmente a percepire il beneficio non dovuto.
  • L'ignoranza degli obblighi informativi o degli effetti delle erogazioni costituisce generalmente un errore su legge che non esclude il dolo (art. 5 cod. pen.), salvo casi di errore inevitabile della legge; pertanto l'assenza di conoscenza formale non è di per sé esimente.
  • Per ottenere la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario che tutti i criteri indicati siano positivamente valutati; la presenza anche di più condotte o di un danno non trascurabile all'Erario può precluderne l'applicazione.
  • In sede di determinazione della pena è essenziale applicare correttamente il minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice: errori materiali su quale sia il minimo possono giustificare l'annullamento parziale con rinvio per nuovo calcolo del trattamento sanzionatorio.
  • Prassi consigliata per chi si trovi in situazione analoga: verificare e conservare tutta la documentazione delle domande e delle comunicazioni al CAF/INPS, correggere tempestivamente eventuali errori formali tramite riscontri scritti, presentare il modello RdC-COM entro i termini in caso di variazione occupazionale, e, in caso di contestazione, provare tempestività e diligenza nelle comunicazioni e nell'eventuale restituzione dei ratei indebitamente percepiti.

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