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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02280/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4 luglio 2025 del G.i.p. che aveva convalidato il provvedimento del Questore del 27 giugno 2025: il ricorrente deduce che nel provvedimento del Questore sarebbe mancato l'avviso previsto dall'art. 6, comma 2-bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ossia l'indicazione della facoltà di presentare personalmente o a mezzo difensore memorie o deduzioni al giudice per la convalida, omissione che avrebbe precluso il contraddittorio cartolare e integrerebbe nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; il provvedimento contestato prescriveva l'obbligo di presentarsi in Questura in occasione delle partite per cinque anni, in ragione della partecipazione del ricorrente a una rissa aggravata (25 novembre 2023) e di una precedente misura analoga del Questore di Piacenza (21/08/2023).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di specificità: il ricorrente non ha indicato con precisione né prodotto il provvedimento del Questore e la relativa relata di notifica che si assumevano privi dell'avviso normativamente prescritto. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso e l'onere di allegazione degli atti che si ritengono viziati; osserva inoltre che, in giurisprudenza, l'avviso può risultare anche dalla relata o da altri atti, ma qui la parte non ha dimostrato nulla. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    Disciplina il provvedimento del Questore e la notifica; la Corte indica che la norma è stata integrata dal comma 2-bis (vedi sotto) e che la mancata indicazione dell'avviso non prevede una sanzione specifica nella norma stessa

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis (introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. b) d.l. 20.8.2001 n. 336, conv. con l. 19.10.2001 n. 377)

    "La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"

    La Corte ricorda che la prescrizione dell'avviso è obbligatoria ma la norma non prevede una sanzione specifica: la violazione può dar luogo alla nullità generale ex art. 178 c.p.p. se ne deriva lesione del diritto di intervento

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Fornisce la sanzione generale (nullità) per le lesioni del diritto di intervento spettanti all'interessato; la Corte indica che, in caso di omissione dell'avviso, va fatto ricorso a questa norma

  • sentenza Corte costituzionale n. 144 del 23/05/1997

    Ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 6 nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di inserire l'avviso nella notifica, proponendo l'integrazione normativa poi effettuata dal legislatore

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    Rafforza il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte lo richiama per sostenere l'onere del ricorrente di indicare e allegare gli atti ritenuti viziati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui l'onere delle spese e la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende; la Corte la applica per irrogare la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Per censurare l'omissione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 2-bis L. 401/1989 è necessario indicare con precisione l'atto che si assume viziato (provvedimento del Questore) e produrre la relativa notifica/relata o indicarne la collocazione nel fascicolo: in mancanza il ricorso è inammissibile per genericità
  • L'obbligo di inserire l'avviso nella notifica è reale, ma la sua presenza può risultare anche da altri documenti (es. relata di notifica o atti del P.M.); dunque non è sufficiente affermare l'omissione: bisogna dimostrare concretamente l'assenza dell'avviso o il pregiudizio difensivo
  • In assenza di una sanzione espressa nella norma, la violazione dell'obbligo informativo può comportare la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. quando abbia effettivamente leso il diritto di intervento e difesa dell'interessato
  • Il difensore ha l'onere di diligenza nell'acquisire e allegare gli atti necessari per fondare il ricorso per cassazione (principio di autosufficienza); la mancata cura delle allegazioni può determinare l'inammissibilità del rimedio
  • Se si ritiene realmente mancante l'avviso e ciò è documentabile, la strategia utile è: a) produrre copia integrale del provvedimento questorile e della relata di notifica; b) evidenziare il punto specifico della mancanza e il conseguente concreto pregiudizio difensivo; c) chiedere l'annullamento della convalida per nullità ex art. 178 c.p.p.

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