Cassazione Penale, Sentenza n. 02280/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4 luglio 2025 del G.i.p. che aveva convalidato il provvedimento del Questore del 27 giugno 2025: il ricorrente deduce che nel provvedimento del Questore sarebbe mancato l'avviso previsto dall'art. 6, comma 2-bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ossia l'indicazione della facoltà di presentare personalmente o a mezzo difensore memorie o deduzioni al giudice per la convalida, omissione che avrebbe precluso il contraddittorio cartolare e integrerebbe nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; il provvedimento contestato prescriveva l'obbligo di presentarsi in Questura in occasione delle partite per cinque anni, in ragione della partecipazione del ricorrente a una rissa aggravata (25 novembre 2023) e di una precedente misura analoga del Questore di Piacenza (21/08/2023).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di specificità: il ricorrente non ha indicato con precisione né prodotto il provvedimento del Questore e la relativa relata di notifica che si assumevano privi dell'avviso normativamente prescritto. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso e l'onere di allegazione degli atti che si ritengono viziati; osserva inoltre che, in giurisprudenza, l'avviso può risultare anche dalla relata o da altri atti, ma qui la parte non ha dimostrato nulla. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Disciplina il provvedimento del Questore e la notifica; la Corte indica che la norma è stata integrata dal comma 2-bis (vedi sotto) e che la mancata indicazione dell'avviso non prevede una sanzione specifica nella norma stessa
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis (introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. b) d.l. 20.8.2001 n. 336, conv. con l. 19.10.2001 n. 377)
"La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"
La Corte ricorda che la prescrizione dell'avviso è obbligatoria ma la norma non prevede una sanzione specifica: la violazione può dar luogo alla nullità generale ex art. 178 c.p.p. se ne deriva lesione del diritto di intervento
Fornisce la sanzione generale (nullità) per le lesioni del diritto di intervento spettanti all'interessato; la Corte indica che, in caso di omissione dell'avviso, va fatto ricorso a questa norma
sentenza Corte costituzionale n. 144 del 23/05/1997
Ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 6 nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di inserire l'avviso nella notifica, proponendo l'integrazione normativa poi effettuata dal legislatore
Rafforza il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte lo richiama per sostenere l'onere del ricorrente di indicare e allegare gli atti ritenuti viziati
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui l'onere delle spese e la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende; la Corte la applica per irrogare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Per censurare l'omissione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 2-bis L. 401/1989 è necessario indicare con precisione l'atto che si assume viziato (provvedimento del Questore) e produrre la relativa notifica/relata o indicarne la collocazione nel fascicolo: in mancanza il ricorso è inammissibile per genericità
- L'obbligo di inserire l'avviso nella notifica è reale, ma la sua presenza può risultare anche da altri documenti (es. relata di notifica o atti del P.M.); dunque non è sufficiente affermare l'omissione: bisogna dimostrare concretamente l'assenza dell'avviso o il pregiudizio difensivo
- In assenza di una sanzione espressa nella norma, la violazione dell'obbligo informativo può comportare la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. quando abbia effettivamente leso il diritto di intervento e difesa dell'interessato
- Il difensore ha l'onere di diligenza nell'acquisire e allegare gli atti necessari per fondare il ricorso per cassazione (principio di autosufficienza); la mancata cura delle allegazioni può determinare l'inammissibilità del rimedio
- Se si ritiene realmente mancante l'avviso e ciò è documentabile, la strategia utile è: a) produrre copia integrale del provvedimento questorile e della relata di notifica; b) evidenziare il punto specifico della mancanza e il conseguente concreto pregiudizio difensivo; c) chiedere l'annullamento della convalida per nullità ex art. 178 c.p.p.
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