Cassazione Penale, Sentenza n. 02278/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2025 che ha confermato il sequestro preventivo del deposito delle derrate e della cucina-laboratorio del pubblico esercizio "Whisky & Drink", per le seguenti censure: (1) illegittimità del sequestro perché il sopralluogo e gli accertamenti sarebbero stati effettuati da agenti della Polizia Municipale, non competenti in materia igienico-alimentare, la quale sarebbe riservata ad ASL/Ministero (richiamo a legge n.283/1962, d.lgs.193/2007 e d.lgs.27/2021); (2) violazione dell'art.321, comma 3-bis, c.p.p. e vizio di esecuzione perché sono state poste sotto sequestro derrate non indicate nel decreto d'urgenza né nella convalida; (3) violazione del principio di proporzionalità perché è stato sequestrato anche il locale/cucina in assenza di periculum concreto e senza adeguata motivazione, anticipando una misura interdittiva (richiamo art.12-bis legge 283/1962).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'incompetenza della Polizia Municipale: il d.lgs. 27/2021 non deroga alle norme generali del codice di procedura penale e non impedisce che i vigili urbani, in quanto agenti di polizia giudiziaria (art.5 legge 7/3/1986 n.65 e art.57 c.p.p.), effettuino sopralluoghi e sequestri urgenti se intervenuti per fatti in loro presenza e per acquisizione probatoria. Quanto alla presunta illegittimità dell'estensione del sequestro a derrate non indicate, la Cassazione ha indicato che tale vizio attiene all'esecuzione del provvedimento e va dedotto con autonoma istanza di dissequestro avanti al GIP. Sulla proporzionalità, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha documentato le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali e delle derrate, tale da escludere l'occasionalità della violazione; di conseguenza il sequestro dei locali è stato ritenuto adeguato e proporzionato. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 283 del 1962
Norma sostanziale che regola la disciplina igienico-alimentare (art.6 comma 3 e art.5 richiamati nel provvedimento): utilizzata dal ricorrente per sostenere riserva di competenze sanitarie, ma la Corte ha riconosciuto che l'applicazione penale delle norme e i poteri cautelari restano assoggettati alle regole procedurali generali.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
Attribuisce alle autorità sanitarie (Ministero, Regioni, ASL) funzioni di pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in materia alimentare; la Corte ha ritenuto che questa disciplina specifica non escluda né deroghi alle norme generali del codice di procedura penale che riconoscono ai vigili urbani la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e, quindi, la possibilità di intervenire d'urgenza.
Decreto legislativo n. 193 del 2007
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza tecnica delle ASL nei controlli; la Corte ha comunque affermato che l'esistenza di competenze amministrative specialistiche non toglie ai soggetti investiti di funzioni di polizia giudiziaria il potere di intervento ex codice di procedura penale.
Codice di procedura penale
art. 321, comma 3-bis; artt. 55, 56, 57; art. 57, comma secondo, lett. b)
Art.321 c.p.p.: la censura sull'estensione del sequestro riguarda l'esecuzione del provvedimento e va dedotta con istanza di dissequestro al GIP. Artt.55-57 c.p.p. e art.57 comma secondo lett. b): la Corte interpreta queste norme come riconoscimento della qualifica e dei poteri di polizia giudiziaria anche ai vigili urbani, legittimando il loro intervento per accertamenti e sequestri urgenti.
Legge 7 marzo 1986, n. 65
Attribuisce specifiche funzioni ai vigili urbani/comunali; la Corte ricorda che tale norma, insieme al codice di procedura penale, giustifica l'operato degli agenti di polizia municipale come agenti di polizia giudiziaria.
Art. 12-bis legge n. 283/1962
Richiamato dal ricorrente come misura interdittiva tipica in materia igienico-sanitaria; la Corte osserva che il sequestro cautelare dei locali non equivale impropriamente a una anticipazione di tali misure se sussiste un concreto periculum e un nesso di strumentalità tra beni e illecito.
Massime di principio
- La presenza di una disciplina amministrativa specialistica in materia sanitaria (ASL, Ministero, d.lgs. 27/2021) non esclude automaticamente l'intervento degli agenti di polizia municipale in qualità di agenti di polizia giudiziaria quando siano richiesti interventi urgenti e acquisizione probatoria ai sensi del codice di procedura penale.
- I vigili urbani, in quanto agenti di polizia giudiziaria (art.5 legge 7/3/1986 e art.57 c.p.p.), possono effettuare sopralluoghi e sequestri preventivi in situazioni di urgenza, specie se i fatti sono in loro presenza o richiedono un pronto intervento.
- Le contestazioni relative a vizi nell'esecuzione del sequestro (es. cose sottoposte a sequestro non indicate nel decreto) devono essere dedotte con autonoma istanza di dissequestro al GIP e non necessariamente mediante impugnazione dell'ordinanza di convalida in Cassazione.
- La misura cautelare reale (sequestro di locali e derrate) è legittima se sussiste un nesso di strumentalità non occasionale tra i beni e l'illecito e se la misura rispetta i criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità cautelare.
- In situazioni igienico-sanitarie gravi documentate al momento del sopralluogo, il sequestro preventivo dei locali e delle derrate può essere giustificato per la necessità di tutela della salute pubblica e per conservare la prova.
- Chi ritiene il sequestro esecutivamente viziato deve proporre immediata istanza di dissequestro al GIP per ottenere la restituzione dei beni, oltre a conservare la possibilità di ulteriori impugnazioni dei provvedimenti definitivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02272/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02274/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02275/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02279/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02280/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02281/2026 del 21/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →