Cassazione Penale, Sentenza n. 02274/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019 (sostiene difetto dell'elemento soggettivo/dolo perché aveva allegato documentazione che attestava il permesso di soggiorno e la data di ingresso, e per la sua scarsa conoscenza della lingua e delle procedure avrebbe potuto confidare nei controlli degli uffici); 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla riqualificazione in truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.), sostenendo che non vi furono artifici o raggiri né documentazione falsa e quindi non poté esserci induzione in errore dell'ente erogatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando la responsabilità per la falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 7 D.L. n.4/2019: il ricorrente era consapevole della falsità, l'errore su legge non esclude il dolo) e ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla qualificazione in truffa. La sentenza di appello è stata annullata limitatamente al capo B) (riqualificazione in truffa), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per un nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 7 D.L. n.4 del 2019
La falsa dichiarazione nella domanda di reddito di cittadinanza integra reato se resa con dolo; l'ignoranza o errore sulla sussistenza del diritto è errore di diritto e non esclude il dolo ai sensi del codice penale
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n.4 (convertito)
Definisce i requisiti per l'erogazione del reddito di cittadinanza; la mancata conoscenza del requisito non esclude responsabilità penale
art. 640 cod. pen. (truffa)
Per integrare la truffa è necessario un "quid pluris" rispetto alla mera dichiarazione mendace: artifici o raggiri idonei a indurre in errore il soggetto passivo e procurare un ingiusto profitto
art. 640-bis cod. pen.
Riguarda l'indebita percezione di erogazioni pubbliche: si distingue dalla truffa per l'assenza dell'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore
art. 316-ter cod. pen.
Prevede l'indebita percezione di erogazioni pubbliche quando l'erogazione consegue alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza induzione in errore
art. 47 cod. pen. (errore sulla legge)
L'errore sulla legge penale non esclude il dolo in materia di false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, trattandosi di errore su diritto
art. 5 cod. pen. (dolo)
Richiamato per affermare che l'errore su legge non esclude la volontà di commettere il fatto doloso
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Norma di chiusura usata in dispositivo (riferimento procedurale alla pronuncia)
Giurisprudenza e riferimenti europei/ costituzionali
C-112/22 e C-223/22 (CGUE, 29/07/2024); Corte Cost. sent. n.31/2025; varie sezioni penali della Cassazione citate in motivazione
Confermata la legittimità del requisito di residenza (pur con limiti interpretativi) e richiamati precedenti sulla distinzione tra truffa e indebita percezione di erogazioni pubbliche
Massime di principio
- La falsa dichiarazione nella domanda di benefici pubblici può integrare reato sotto l'art. 7 D.L. n.4/2019 se sussiste il dolo: l'errore sulla normativa non esclude automaticamente il dolo (errore su legge).
- Per configurare la truffa (art. 640 c.p.) è necessario un "quid pluris" rispetto alla semplice dichiarazione mendace: artifici o raggiri idonei a ingannare l'ente o la produzione di documentazione materialmente o ideologicamente falsa.
- Se l'erogazione deriva dalla sola dichiarazione mendace senza induzione in errore dell'ente, l'ipotesi corretta è l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter o art. 640-bis), non la truffa aggravata.
- La presenza di documenti veritieri allegati alla domanda può, se provata e valutata correttamente, escludere l'intento fraudolento e l'induzione in errore; la mancata valutazione di tale circostanza nella motivazione può portare all'annullamento con rinvio.
- L'ente erogatore (es. INPS) ha un obbligo di controllo sulla sussistenza dei requisiti entro termini previsti (indicati dalla normativa): la tempestività e l'effettivo svolgimento di tali controlli sono rilevanti per stabilire se sia avvenuta induzione in errore.
- In sede di impugnazione, la Corte di Cassazione valuta sia l'esistenza del dolo che la correttezza della qualificazione giuridica: errori di inquadramento tra truffa e indebita percezione vengono spesso cassati per carenza di motivazione sul "quid pluris".
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