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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02274/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019 (sostiene difetto dell'elemento soggettivo/dolo perché aveva allegato documentazione che attestava il permesso di soggiorno e la data di ingresso, e per la sua scarsa conoscenza della lingua e delle procedure avrebbe potuto confidare nei controlli degli uffici); 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla riqualificazione in truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.), sostenendo che non vi furono artifici o raggiri né documentazione falsa e quindi non poté esserci induzione in errore dell'ente erogatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando la responsabilità per la falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 7 D.L. n.4/2019: il ricorrente era consapevole della falsità, l'errore su legge non esclude il dolo) e ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla qualificazione in truffa. La sentenza di appello è stata annullata limitatamente al capo B) (riqualificazione in truffa), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per un nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. n.4 del 2019

    La falsa dichiarazione nella domanda di reddito di cittadinanza integra reato se resa con dolo; l'ignoranza o errore sulla sussistenza del diritto è errore di diritto e non esclude il dolo ai sensi del codice penale

  • art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n.4 (convertito)

    Definisce i requisiti per l'erogazione del reddito di cittadinanza; la mancata conoscenza del requisito non esclude responsabilità penale

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Per integrare la truffa è necessario un "quid pluris" rispetto alla mera dichiarazione mendace: artifici o raggiri idonei a indurre in errore il soggetto passivo e procurare un ingiusto profitto

  • art. 640-bis cod. pen.

    Riguarda l'indebita percezione di erogazioni pubbliche: si distingue dalla truffa per l'assenza dell'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore

  • art. 316-ter cod. pen.

    Prevede l'indebita percezione di erogazioni pubbliche quando l'erogazione consegue alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza induzione in errore

  • art. 47 cod. pen. (errore sulla legge)

    L'errore sulla legge penale non esclude il dolo in materia di false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, trattandosi di errore su diritto

  • art. 5 cod. pen. (dolo)

    Richiamato per affermare che l'errore su legge non esclude la volontà di commettere il fatto doloso

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma di chiusura usata in dispositivo (riferimento procedurale alla pronuncia)

  • Giurisprudenza e riferimenti europei/ costituzionali

    C-112/22 e C-223/22 (CGUE, 29/07/2024); Corte Cost. sent. n.31/2025; varie sezioni penali della Cassazione citate in motivazione

    Confermata la legittimità del requisito di residenza (pur con limiti interpretativi) e richiamati precedenti sulla distinzione tra truffa e indebita percezione di erogazioni pubbliche

Massime di principio

  • La falsa dichiarazione nella domanda di benefici pubblici può integrare reato sotto l'art. 7 D.L. n.4/2019 se sussiste il dolo: l'errore sulla normativa non esclude automaticamente il dolo (errore su legge).
  • Per configurare la truffa (art. 640 c.p.) è necessario un "quid pluris" rispetto alla semplice dichiarazione mendace: artifici o raggiri idonei a ingannare l'ente o la produzione di documentazione materialmente o ideologicamente falsa.
  • Se l'erogazione deriva dalla sola dichiarazione mendace senza induzione in errore dell'ente, l'ipotesi corretta è l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter o art. 640-bis), non la truffa aggravata.
  • La presenza di documenti veritieri allegati alla domanda può, se provata e valutata correttamente, escludere l'intento fraudolento e l'induzione in errore; la mancata valutazione di tale circostanza nella motivazione può portare all'annullamento con rinvio.
  • L'ente erogatore (es. INPS) ha un obbligo di controllo sulla sussistenza dei requisiti entro termini previsti (indicati dalla normativa): la tempestività e l'effettivo svolgimento di tali controlli sono rilevanti per stabilire se sia avvenuta induzione in errore.
  • In sede di impugnazione, la Corte di Cassazione valuta sia l'esistenza del dolo che la correttezza della qualificazione giuridica: errori di inquadramento tra truffa e indebita percezione vengono spesso cassati per carenza di motivazione sul "quid pluris".

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