Cassazione Civile, Ordinanza n. 23258/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una s.r.l. I fatti all'origine della lite riguardano la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale su richiesta del Pubblico Ministero, nel contesto di un procedimento prefallimentare nel quale erano state svolte più udienze per assicurare il contraddittorio e la notifica dell'istanza e del decreto di convocazione era stata eseguita presso l'amministratore formale della società. Con quattro motivi, il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o viziata, assumendo che vi fossero riferimenti a circostanze di fatto insussistenti; 2) violazione delle norme sulla notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione, sostenendo la nullità della notifica perché eseguita oltre il termine assegnato dal giudice e presso il legale rappresentante anziché presso la sede sociale; 3) falsa applicazione delle norme sui presupposti di fallibilità, lamentando che la Corte territoriale avesse richiesto una prova ritenuta sostanzialmente esclusiva o prevalente dei bilanci, senza valorizzare mezzi alternativi e senza considerare che egli non aveva accesso alla contabilità sociale; 4) violazione dell'art. 10 l. fall., assumendo che, essendo la società cancellata dal registro delle imprese da anni e non avendo proseguito l'attività all'estero, fosse decorso il termine annuale che impedisce la dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura non riguardava una vera motivazione apparente, ma il merito della valutazione dei fatti; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando sia che la doglianza non aggrediva la ratio decidendi sul punto dell'asserita estinzione, sia che la notifica era stata eseguita in tempo utile e in modo valido presso l'amministratore formale ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; ha respinto il terzo motivo, correggendo la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva attribuito rilievo eccessivo ai bilanci, ma confermando che l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore e che, nel caso concreto, mancava prova sulla consistenza dei ricavi; ha respinto il quarto motivo, ribadendo che il trasferimento della sede all'estero con cancellazione dal registro delle imprese non fa decorrere il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall., perché non interrompe la continuità giuridica della società.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice; il vizio sussiste solo se la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; la mancata contestazione della ratio decidendi rende la censura inammissibile.
Il termine a comparire deve essere rispettato; il procedimento di notificazione semplificato non esclude, quando ne ricorrano i presupposti, l'utilizzo delle forme ordinarie di notifica.
La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla persona giuridica è valida se eseguita secondo le forme previste per l'ente, anche mediante il richiamo agli artt. 140 e 143 c.p.c.
Richiamato come disciplina integrata della notificazione alle persone giuridiche ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
Richiamato come disciplina integrata della notificazione alle persone giuridiche ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
Richiamato nel contesto del riparto dell'onere di allegazione e prova dei requisiti di fallibilità.
L'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità grava sul debitore; la prova può essere fornita con mezzi alternativi ai bilanci, ma deve riguardare tutti i parametri e l'intero periodo di riferimento.
I bilanci devono essere depositati presso il registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione.
Per le s.r.l. si applica la disciplina del deposito dei bilanci presso il registro delle imprese.
L'imprenditore deve tenere i libri e le scritture contabili; tali documenti possono costituire prova idonea della situazione dell'impresa.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata pur mantenendone fermo il dispositivo, se la conclusione resta corretta.
Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento non si applica quando la cancellazione dal registro imprese deriva dal trasferimento della sede all'estero e la società conserva continuità giuridica.
art. 2437, comma 1, lett. c), c.c.
Richiamato come indice normativo della rilevanza del trasferimento della sede all'estero nella disciplina societaria.
Richiamato come indice normativo della rilevanza del trasferimento della sede all'estero nella disciplina societaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare difese già svolte o a proporre una critica generica.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non consenta di ricostruire il percorso argomentativo del giudice; non è configurabile se la censura investe soltanto la valutazione delle circostanze di fatto poste a base della decisione.
- Nel procedimento prefallimentare la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione può essere validamente eseguita anche con le forme ordinarie previste per le persone giuridiche, se idonee a instaurare il contraddittorio e se rispettoso il termine a comparire.
- L'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore e riguarda ciascun parametro previsto dalla legge per l'intero periodo di riferimento; la prova può essere fornita con bilanci, scritture contabili o altri documenti idonei, non essendo i bilanci prova legale esclusiva.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede all'estero non fa decorrere il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall., quando il trasferimento non comporti cessazione dell'attività e resti ferma la continuità giuridica dell'ente.
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