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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00665/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore e assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione urbanistica per la realizzazione di un piano particolareggiato, più volte modificata nel 2009 e nel 2013, e dalla correlata garanzia prestata a favore del Comune per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società lottizzante. Il Comune ha chiesto l’escussione della garanzia per l’inadempimento delle opere urbanistiche residue previste dalla convenzione del 2013; la società garante ha chiamato in garanzia ulteriori coobbligati, tra cui soggetti che avevano lasciato la compagine dei lottizzanti nel 2008. Il Tribunale ha accolto la domanda del Comune e la Corte d’appello ha confermato, qualificando il contratto come garanzia autonoma, ritenendo non operante la decadenza ex art. 1957 c.c. e affermando che le modifiche convenzionali fossero quantitative e non novative, con persistenza delle garanzie nei limiti degli importi sottoscritti. I ricorrenti hanno censurato l’interpretazione del titolo di garanzia e della convenzione, sostenendo: che la loro sottoscrizione riguardava solo la polizza originaria del 2005; che le modifiche successive erano sostanziali e introducevano opere nuove e non conoscibili; che, essendo usciti dalla compagine dei lottizzanti, non rispondevano delle successive obbligazioni; che la garanzia era indeterminata o comunque avrebbe dovuto essere interpretata contro il predisponente; che la domanda del Comune riguardava la sola polizza integrativa del 2013 e la condanna dei coobbligati costituiva ultrapetizione; che l’art. 1957 c.c. doveva trovare applicazione anche nella garanzia autonoma, almeno quanto all’attivazione stragiudiziale; e che la motivazione della sentenza impugnata era carente o apodittica su tale punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei due coobbligati sia il ricorso incidentale della società chiamata in garanzia. Ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano una diversa lettura delle clausole contrattuali, perché in cassazione non è consentito sostituire la propria interpretazione a quella, plausibile, adottata dal giudice di merito senza specificare puntualmente i canoni ermeneutici violati. Ha poi ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi all’art. 1957 c.c., affermando che la clausola di pagamento a semplice richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni integra una garanzia autonoma e rende non applicabile, in difetto di rinvio pattizio o di diversi indici negoziali, il termine decadenziale previsto per la fideiussione. La Corte ha inoltre confermato che la garanzia era riferita alle opere residue del piano urbanistico e che le modifiche convenzionali erano state plausibilmente intese come non novative ma solo integrative/quantitative. Spese del giudizio di cassazione poste a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, in favore di ciascuna parte controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La censura sulla violazione dei criteri ermeneutici è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra interpretazioni alternative della clausola, senza indicare puntualmente i canoni violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una lettura conforme a buona fede; la Corte non ha accolto la doglianza perché la ricostruzione del giudice di merito è stata ritenuta plausibile.

  • art. 1370 c.c.

    L’interpretazione contro il predisponente non è stata applicata perché la questione dei moduli e formulari predisposti unilateralmente è stata ritenuta nuova e comunque presuppone accertamenti di fatto non consentiti in cassazione.

  • art. 1346 c.c.

    La determinabilità dell’oggetto della garanzia è stata riconosciuta, essendo l’obbligazione garantita riferita alle opere del progetto urbanistico, anche residue, e quindi specificamente determinabile per relationem.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una pretesa sovrapposizione o ultrapetizione nella chiamata in garanzia; la censura è stata respinta nel quadro dell’interpretazione complessiva della domanda e del titolo di garanzia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso ultrapetizione perché la domanda di escussione della garanzia è stata letta coerentemente con i contratti sottesi alla causa petendi e con le residue obbligazioni urbanistiche.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso senza esito favorevole; la decisione ribadisce che l’interpretazione della domanda è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato per sostenere la novazione delle convenzioni successive; la Corte ha invece condiviso la lettura di modifiche non novative, solo quantitative e integrative.

  • art. 1231 c.c.

    Come sopra, la novazione non è stata ravvisata perché le convenzioni successive sono state intese come modifiche/sostituzioni non estintive del precedente rapporto.

  • art. 1957 c.c.

    La norma è stata ritenuta non applicabile al contratto autonomo di garanzia in presenza di clausola di pagamento a semplice richiesta e senza eccezioni, salvo diverso rinvio pattizio o indici contrari; la possibilità teorica di riferirla a iniziative stragiudiziali non vale a fondarne l’applicazione automatica.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello non è stata ritenuta apparente: il ragionamento sull’esclusione dell’art. 1957 c.c. è stato considerato sussistente e razionalmente decifrabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura contro l’interpretazione di una clausola contrattuale è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura a quella adottata dal giudice di merito, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il punto del loro asserito malgoverno.
  • L’interpretazione della domanda e del titolo contrattuale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se resta entro una lettura plausibile del testo e del complessivo assetto negoziale.
  • La clausola che preveda il pagamento a semplice richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni è indice forte di garanzia autonoma; in tale schema, l’art. 1957 c.c. non si applica automaticamente, salvo che le parti abbiano richiamato la norma o emergano elementi negoziali contrari.
  • La determinabilità dell’oggetto della garanzia può essere ricavata per relationem dal complessivo programma negoziale, anche quando si tratti di obbligazioni residue derivanti da convenzioni urbanistiche modificate nel tempo.
  • Le modifiche alla convenzione vanno qualificate come novative solo se risulta una chiara volontà di estinguere il rapporto precedente; in mancanza, possono essere lette come integrazioni o variazioni quantitative che lasciano ferme le garanzie collegate al rapporto originario.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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