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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26166/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP presentata dal contribuente per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. In primo grado la domanda era stata accolta; l'Ufficio aveva proposto appello principale, ma la CTR delle Marche aveva rigettato l'impugnazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova della sussistenza dell'autonoma organizzazione, anziché richiedere al contribuente la prova della sua insussistenza; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, lamentando che la CTR avesse ritenuto irrilevante la collaborazione del contribuente con due soggetti che svolgevano la medesima attività professionale, invece qualificando tali compensi a terzi come elemento privo di rilievo ai fini IRAP.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il governo del principio sull'onere della prova nella lite di rimborso, gravante nel caso concreto sul contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che i compensi corrisposti a terzi non possono essere considerati neutrali quando risultino destinati a prestazioni strettamente connesse all'attività professionale e idonee a potenziarla e accrescerne la capacità produttiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nella lite di rimborso l'onere probatorio è stato ricondotto al contribuente, che deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; la CTR ha quindi correttamente applicato il principio, in concreto gravando il contribuente della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione di legge, sia con riferimento alla disciplina dell'onere della prova sia con riferimento all'IRAP e al requisito dell'autonoma organizzazione.

  • art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997

    Ai fini dell'assoggettamento a IRAP del professionista, la collaborazione di terzi e i compensi a essi erogati assumono rilievo se riguardano attività strettamente connesse alla professione e idonee a potenziarne l'attività produttiva.

Massime di principio

  • Nella domanda di rimborso tributario, il contribuente che agisce per ottenere la restituzione deve provare i presupposti del diritto fatto valere, salvo diversa previsione normativa.
  • Ai fini dell'IRAP, i compensi corrisposti a terzi non sono neutri quando siano riferiti a collaborazioni inerenti e funzionali all'esercizio della professione, poiché possono integrare un indice di autonoma organizzazione.
  • Il giudice di merito non può escludere rilevanza a dati fattuali sintomatici dell'organizzazione dell'attività professionale, ma deve verificarne la concreta idoneità ad accrescerne il potenziale produttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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