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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30563/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che alcuni dipendenti ex Inpdap avevano percepito nel tempo compensi per perizie estimative svolte in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari. L'ente previdenziale aveva avviato nei loro confronti un'azione di recupero delle somme, operando trattenute dirette sulla busta paga. In primo grado i lavoratori avevano ottenuto una decisione a loro favore, ma la Corte d'appello di Roma, accogliendo l'appello dell'INPS, aveva riformato la sentenza e rigettato la domanda volta a far accertare l'illegittimità del recupero. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi di ricorso avverso tale decisione; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che regolava anche le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha poi escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale meccanismo sanzionatorio opera quando il ricorso è rigettato nel merito o dichiarato inammissibile/improcedibile, mentre qui il giudizio si è chiuso per venir meno dell'interesse alla tutela giurisdizionale a seguito dell'accordo negoziale, con caducazione delle precedenti pronunce.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con la cessazione della materia del contendere, perché il meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto nel merito o la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    l'accordo intervenuto tra le parti può sostituire la disciplina previgente e le statuizioni di merito della sentenza impugnata, facendo venire meno il bisogno di tutela giurisdizionale

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la lite con un accordo che regola anche il rapporto sostanziale e le spese, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in conseguenza dell'accordo negoziale intervenuto tra le parti, con conseguente chiusura del processo senza decisione sul merito del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il processo di cassazione non si conclude con il rigetto dell'impugnazione o con una pronuncia di inammissibilità/improcedibilità, ma con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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