Cassazione Civile, Ordinanza n. 25932/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, in data 31 dicembre 1995, di un'azienda agricola da parte di una società cooperativa a favore di una società semplice composta da alcuni soggetti che operavano all'interno della cooperativa o in contesti collegati. Il giudice di appello ha ritenuto invalida l'operazione: ha accolto l'impugnazione della cooperativa, affermando la mancanza di buona fede degli acquirenti, poiché costoro conoscevano la situazione patrimoniale e organizzativa della cedente e avrebbero saputo che la vendita integrava una liquidazione di fatto non consentita; perciò ha dichiarato la nullità del contratto e ordinato la restituzione dell'azienda contro restituzione del prezzo. Gli acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione dell'art. 2377 c.c. (nel testo anteriore alla riforma), degli artt. 2728 e 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., vizio di motivazione/fatto decisivo, violazione dell'art. 2729 c.c. per uso di presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti, e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la Corte d'appello pronunciato la nullità del contratto pur in presenza di domanda subordinata di annullamento. La cooperativa ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta la violazione delle norme sullo scioglimento della società e sulla nullità, nonché preclusioni istruttorie e ammissione della prova. Successivamente, entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, con reciproca accettazione delle rinunce.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio. Ha preso atto della rinuncia al ricorso principale depositata dagli originari ricorrenti, dell'adesione della controparte con contestuale rinuncia al ricorso incidentale, e dell'adesione degli originari ricorrenti alla rinuncia al ricorso incidentale. Conseguentemente non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di estinzione del giudizio di impugnazione, non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 3 (ante riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003)
Invocato dai ricorrenti per contestare la decisione di merito sull'annullamento/nullità della cessione; nel provvedimento di cassazione la norma è solo richiamata come oggetto di doglianza, senza una nuova interpretazione di merito.
Richiamato nei motivi per censurare la ripartizione del ragionamento presuntivo e dell'onere probatorio.
Richiamato nei motivi per censurare l'onere della prova della mala fede/ buona fede degli acquirenti.
Richiamato per dedurre che la corte di merito avrebbe deciso sulla base di prove non acquisite o inesistenti.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per contestare l'utilizzo di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per denunciare una pronuncia oltre il chiesto, avendo la Corte d'appello dichiarato la nullità pur a fronte di una domanda subordinata di annullamento.
Richiamato nel motivo di ultrapetizione/rispetto dei limiti del devolutum in appello.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che la cessione in blocco dei beni della cooperativa presupponesse una causa di scioglimento.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità dell'operazione.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di decadenze e mancata riproposizione delle domande/eccezioni.
Richiamato nel motivo incidentale con riferimento alla riassunzione davanti al giudice territorialmente competente.
Richiamato nel motivo incidentale per la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato quale base della rinuncia al ricorso in cassazione.
La Corte applica la norma per non pronunciarsi sulle spese in conseguenza della rinuncia/estinzione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte richiama il principio secondo cui l'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'obbligo del pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi per cassazione e le rinunce sono accettate, il giudizio di legittimità si estingue.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione esclude la pronuncia sulle spese, salvo diversa regolazione nei casi previsti dalla legge.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione esclude altresì l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- In presenza di rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale, la Corte prende atto dell'accordo processuale senza esaminare i motivi di censura proposti.
- Le doglianze in cassazione che investono violazioni di norme sostanziali, regole probatorie o ultrapetizione restano assorbite quando il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia delle parti.
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