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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49570/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna (confermata in appello) per reati relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reati connessi. Il ricorrente ha denunciato: 1) vizio di motivazione perché la sentenza di primo grado sarebbe in buona parte un copia/incolla di altra sentenza e la sentenza di appello avrebbe riprodotto integralmente quella di primo grado; 2) travisamento della prova con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. 286/1998, sostenendo che non vi sarebbe prova del profitto conseguito dall'imputato (es. episodio del 10/9/2015 relativo a accredito su Postepay e spesa per biglietto); 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato associativo (art. 416 c.6 c.p.), per presunta mancata valutazione delle censure difensive in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca, poiché la critica si limita a una censura formale sulla somiglianza delle motivazioni senza indicare quali elementi di prova peculiari della posizione del ricorrente siano stati omessi o travisati; il secondo motivo è inammissibile perché non affronta le molteplici prove di profitto contenute nella sentenza di primo grado (intercettazioni in data 21/11/2015, pagamenti resi noti nella sentenza, e principio per cui in concorso non occorre che il profitto sia individuale e che l'aggravante richiede il dolo specifico dell'aspirazione al profitto, non il suo reale conseguimento); il terzo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha esaminato specificamente la posizione del ricorrente e ha motivato il ruolo attribuito (uso non occasionale della Postepay, ammissione). Conseguenze processuali: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma relativa a delitti connessi a documenti falsi; citata come parte delle imputazioni per le quali il ricorrente è stato condannato. La Corte non ha contestato la qualificazione normativa, ma si è limitata a valutare la correttezza della motivazione e la rilevanza delle prove.

  • art. 12, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    Aggravante collegata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per fini di profitto. La Corte afferma che per questa aggravante è sufficiente la volontà di conseguire il profitto (dolo specifico), non il suo effettivo realizzo; inoltre, in reato concorsuale non occorre che il profitto sia effettivamente conseguito dal singolo imputato.

  • art. 131-ter TUB

    Richiamato tra le fattispecie imputate (abuso di attività di pagamento); la sentenza lo indica come titolo di responsabilità contestata nell'ambito dell'attività criminosa complessiva.

  • art. 416, comma 6, cod. pen.

    Reato associativo con finalità di commettere specifici delitti (favoreggiamento immigrazione, possesso documenti falsi, attività di pagamento). La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di responsabilità per il ruolo del ricorrente nel gruppo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della motivazione del ricorso per cassazione dopo rito abbreviato; richiamato implicitamente nell'ambito dei limiti di deduzione del ricorso. La Corte osserva che il ricorso è formulato nei limiti consentiti ma manca di specificità.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte la applica per imporre oneri al ricorrente.

  • Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016

    Precedente di legittimità richiamato sul requisito di specificità estrinseca del ricorso in cassazione. Utilizzato per affermare che una censura generica sulla forma della motivazione non è idonea a far dichiarare inammissibile una sentenza se non indica gli elementi specifici non valutati.

Massime di principio

  • Contestazioni sulla 'copia/incolla' nella motivazione: per essere accolte devono indicare con precisione quali elementi probatori specifici relativi al singolo imputato sono stati omessi o non valutati, e spiegare come l'omissione abbia inciso sulla decisione.
  • Aggravante per fine di profitto (art. 12 comma 3-ter d.lgs. 286/1998): in Cassazione il profitto non va necessariamente provato in concreto se la fattispecie richiede dolo specifico; è sufficiente dimostrare l'aspirazione al profitto o la presenza di elementi da cui tale finalità emerga.
  • Responsabilità in concorso: non è richiesto che ogni vantaggio economico sia conseguito personalmente dal singolo concorrente; ciascun concorrente può rispondere anche per il profitto realizzato da altri membri del gruppo se pertinente all'attività associativa.
  • Impugnazioni sulla sussistenza del reato associativo: è necessario confrontare punto per punto il percorso logico della sentenza impugnata, evidenziando difetti specifici nella motivazione del giudice di appello; una mera affermazione di mancata valutazione è in genere insufficiente.
  • Requisito di specificità del ricorso per Cassazione: le censure devono essere espresse con chiarezza e collegamento diretto agli atti e alle pagine della sentenza che si ritengono viziate; argomentazioni meramente formali o estetiche della motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.

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