Cassazione Penale, Sentenza n. 40450/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147, n. 2, cod. pen., nonché la richiesta subordinata di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. Lamenta insufficiente motivazione sulla incompatibilità delle sue patologie con il regime carcerario, la mancata nomina di una perizia nonostante due ricoveri ravvicinati (uno in reparto di rianimazione), un severo deficit visivo che limiterebbe la partecipazione al trattamento rieducativo, e contesta la valutazione sulla sua persistenza di pericolosità sociale (sostiene assenza di carichi pendenti, possibilità di detenzione domiciliare presso la sorella in altra regione e interruzione dei legami familiari con esponenti mafiosi).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente valutato la documentazione sanitaria più recente (relazione del 21/03/2025) che descrive un quadro multipatologico gestito in ambito penitenziario senza acuzie o pericolo di vita imminente, con disponibilità di cure, visite specialistiche e ricoveri esterni se necessari ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. Ha inoltre valorizzato la scarsa compliance del detenuto (rifiuto di cibo, liquidi e terapia) come elemento rilevante. Sul piano della sicurezza, è stata ribadita la rilevante pericolosità sociale legata al ruolo nell'organizzazione mafiosa e le infrazioni disciplinari. La Corte ha concluso che non sussistono, allo stato, le condizioni previste per il differimento della pena o per la detenzione domiciliare e ha confermato che, data la completezza degli accertamenti medici a disposizione, non era necessario disporre una perizia ulteriore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il differimento facoltativo dell'esecuzione è applicabile quando ricorre almeno una delle condizioni indicate: prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; affezione che comporti conseguenze rilevanti eliminabili o procrastinabili solo con cure non praticabili in carcere; condizioni di salute tali da rendere incompatibile la pena con il senso di umanità o da impedire la partecipazione al processo rieducativo. Non è richiesta incompatibilità assoluta, ma comunque una condizione grave o non gestibile in ambito penitenziario.
art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)
«potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione»
La detenzione domiciliare "a tempo" per motivi di salute risponde alle stesse finalità del differimento dell'esecuzione e presuppone una valutazione comparata fra esigenza di tutela della salute del detenuto e necessità di contenimento della residua pericolosità mediante un contesto comunque detentivo e controllo costante.
Consente il ricovero del detenuto in strutture esterne di cura quando necessario; la possibilità di ricorrere a tali ricoveri è elemento che può rendere compatibile la permanenza in carcere con il diritto alla salute.
artt. 27, comma 3 e 32 Cost.
Principi costituzionali posti a fondamento: rieducazione della pena (art. 27) e tutela della salute come diritto fondamentale (art. 32). Devono essere bilanciati quando si valuta la compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione.
Sentenza Corte costituzionale n. 99/2019
Ha chiarito che la detenzione domiciliare umanitaria ha la finalità di salvaguardare il diritto alla salute senza trascurare le esigenze di difesa della collettività: l'eventuale misura alternativa deve contemperare tutela della salute e protezione dalla residua pericolosità.
Norma che disciplina l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, cui la Corte ha fatto ricadere il ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere il differimento della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute occorre documentazione clinica chiara e recente che attesti: rischio di vita imminente, impossibilità di garantire cure efficaci in ambito penitenziario, o condizioni tali da rendere la detenzione inumana o incompatibile con la funzione rieducativa.
- La mancata nomina di un perito da parte del giudice è giustificata se la documentazione sanitaria è ritenuta completa e sufficiente; la perizia è necessaria solo quando manchino accertamenti medici decisivi.
- La disponibilità, anche eventuale, di cure e ricoveri esterni ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. può rendere compatibile la permanenza in carcere con il diritto alla salute, riducendo la probabilità di accoglimento dell'istanza.
- La condotta del detenuto (es. rifiuto delle terapie, scarsa compliance) incide negativamente sulla valutazione della richiesta: trattamenti sanitari incoercibili possono essere comunque considerati condizioni giuridiche rilevanti nella decisione.
- Nella bilancia valutativa il giudice deve sempre contemperare il diritto del detenuto alla salute con la protezione della collettività; un profilo di elevata pericolosità sociale e il rischio di recidiva possono prevalere sull'istanza di differimento o sulla detenzione domiciliare.
- Dati oggettivi come ricoveri, accesso in rianimazione o peggioramenti clinici sono rilevanti ma vanno attestati in modo specifico e valutati in relazione alla capacità della struttura penitenziaria di garantire cure equivalenti.
- La semplice dichiarazione di possibilità di detenzione domiciliare presso parenti non è di per sé decisiva se non accompagnata da misure di contenimento della pericolosità e garanzie concrete di controllo.
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