Sentenza del 17/04/2015 n. 365 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - MOTIVAZIONE - SELEZIONE DEL CAMPIONE STATISTICO - OMESSA INDICAZIONE - Carenza di motivazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che l'Ufficio avesse utilizzato i risultati finali dell'elaborazione statistica senza indicare né mettere a disposizione i dati di riferimento e i criteri o procedimenti utilizzati per selezionare il campione statistico. Tale omissione impediva di comprendere come fosse stato elaborato il risultato e di verificarne l'applicabilità alla concreta situazione del contribuente, compromettendo il diritto di difesa.
La decisione
La contestazione è stata accolta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione, poiché la mera indicazione del risultato statistico finale non consentiva al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa né al giudice di verificare l'idoneità del risultato rispetto alla situazione concreta. L'Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare i dati utilizzati e le modalità di selezione del campione statistico.
Massime di principio
- Un accertamento basato su studi di settore o elaborazioni statistiche non può limitarsi a riportare il risultato finale: deve indicare gli elementi concreti e il percorso logico-statistico che lo hanno determinato.
- L'Amministrazione deve rendere conoscibili, almeno in misura sufficiente, i dati di riferimento e i criteri di selezione del campione utilizzato, così da permettere al contribuente di contestarne l'attendibilità e la pertinenza.
- La mancata illustrazione dei dati e dei criteri statistici può determinare un vizio di motivazione quando impedisce sia la difesa del contribuente sia il controllo giudiziale sull'adattabilità dello studio al caso concreto.
- I risultati standardizzati o statistici non sono automaticamente applicabili a ogni contribuente: devono essere verificati alla luce delle caratteristiche specifiche dell'attività e della situazione individuale.
- In casi analoghi, è opportuno contestare specificamente l'assenza nell'avviso degli elementi metodologici, dei dati comparativi e delle ragioni per cui il campione statistico sarebbe rappresentativo del contribuente.
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