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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37404/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità di settore aveva irrogato a una società televisiva una sanzione amministrativa di euro 100.000 per la diffusione, durante un programma in onda in prima serata, di una pronuncia blasfema. La società aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, ma sia il TAR sia il Consiglio di Stato avevano respinto l'impugnazione, ritenendo legittima la sanzione e qualificando la condotta come violazione degli obblighi di vigilanza e prevenzione nella trasmissione del programma. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato nel merito, sostituendo la motivazione amministrativa con proprie valutazioni di opportunità e disvalore sul format televisivo; 2) difetto di giurisdizione per contrasto con il diritto dell'Unione, assumendo che la lettura accolta dal Consiglio di Stato imponesse misure tecniche preventive, di fatto inesigibili, in violazione della libertà di prestazione dei servizi radiotelevisivi; 3) difetto di giurisdizione per violazione della libertà di manifestazione del pensiero, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme applicate, nella parte in cui fossero interpretate nel senso fatto proprio dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse esercitato un potere sostitutivo della pubblica amministrazione né fosse sconfinato nel merito, ma avesse svolto un sindacato pieno di legittimità sui fatti e sulla corretta applicazione della disciplina sanzionatoria. Ha inoltre escluso che le censure prospettate integrassero un vizio di giurisdizione: la doglianza verteva, in realtà, sulla correttezza dell'interpretazione normativa adottata dal giudice amministrativo e sulla sua qualificazione della fattispecie come colpa in vigilando, profili che attengono ai limiti interni della giurisdizione e non ai limiti esterni. Le richieste di rinvio pregiudiziale e di enunciazione del principio di diritto sono state ritenute estranee al sindacato devoluto alle Sezioni Unite sul dedotto eccesso di potere giurisdizionale. La ricorrente è stata altresì condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 177/2005

    "la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono... incitamenti all'odio... o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori"

    la disposizione va letta in coerenza con la disciplina eurounitaria e consente di distinguere tra ipotesi di pericolo presunto, soggette a divieto assoluto, e ipotesi di pericolo concreto, nelle quali rilevano misure cautelative ex ante e la verifica dell'inidoneità delle cautele adottate a prevenire episodi lesivi

  • art. 35, d.lgs. 177/2005

    richiamato dalla ricorrente nel chiedere la rimessione della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la rilevanza nel giudizio di giurisdizione

  • artt. 22 e 22-bis della direttiva 89/552/CEE

    costituiscono il parametro eurounitario di armonizzazione della disciplina radiotelevisiva e impongono un sistema di garanzie e obblighi coerenti con la tutela dei minori, anche in relazione all'orario di trasmissione e agli accorgimenti tecnici dell'emittente

  • art. 26, comma 2, TFUE

    invocato dalla ricorrente a sostegno del dedotto contrasto con la libertà di prestazione dei servizi radiotelevisivi

  • art. 56 TFUE

    invocato dalla ricorrente a sostegno del dedotto contrasto con la libertà di prestazione dei servizi audiovisivi

  • art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato quale parametro della libertà di espressione e come base della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma ritenuto estraneo alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 10 CEDU

    invocato a sostegno della libertà di manifestazione del pensiero e della critica alla disciplina applicata

  • art. 21, comma 1, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, ma la relativa questione è stata reputata estranea al thema decidendum della giurisdizione

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    la richiesta di enunciazione del principio di diritto è stata considerata non decisiva ai fini del controllo sui limiti esterni della giurisdizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dal Consiglio di Stato come figura analoga, ma la Corte di cassazione evidenzia che il tema della qualificazione della responsabilità resta interno al sindacato del giudice amministrativo

  • art. 2050 c.c.

    richiamato dal Consiglio di Stato quale modello di responsabilità da attività pericolosa, utile a valorizzare la necessità di misure cautelative ex ante nella tutela dei minori

  • art. 2051 c.c.

    menzionato dal Consiglio di Stato in chiave comparativa rispetto alle clausole generali di protezione richiamate nella disciplina radiotelevisiva

Massime di principio

  • Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale oltrepassi i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi concretamente all'amministrazione nell'esercizio del potere; non ricorre, invece, quando il giudice si limiti a confermare il provvedimento impugnato mediante un sindacato pieno di legittimità sui fatti e sulla corretta applicazione della norma.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto sanzioni di autorità indipendenti, il controllo giurisdizionale deve essere effettivo e può investire anche la verifica dei presupposti di fatto e delle valutazioni tecniche, ma non può tradursi nell'esercizio diretto del potere amministrativo né nella sostituzione della scelta discrezionale dell'autorità.
  • Le doglianze che contestano l'interpretazione della norma sanzionatoria, la qualificazione della condotta come colposa anziché oggettiva o la valutazione dell'idoneità delle cautele adottate attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono deducibili come difetto di giurisdizione in cassazione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di enunciazione di un principio di diritto non può trasformare in questione di giurisdizione una censura che, nella sostanza, investe solo la correttezza del ragionamento decisorio del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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