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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24953/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pagatore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di una somma differenziale di euro 57,69, residuo di un contributo relativo alla campagna olearia 2003/2004. L'ente pagatore aveva trattenuto tale importo compensandolo con un maggior credito della produttrice pari a euro 488,11, ritenendo legittimo il recupero di somme già erogate in precedenza a titolo di aiuti alla produzione olearia per le campagne 1998/1999 e 1999/2000. Il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto della domanda, reputando corretta la tesi dell'ente secondo cui la trattenuta derivava dalla determinazione UE del 29.4.2005 sul quantitativo nazionale massimo garantito e costituiva recupero di indebito oggettivo; aveva inoltre ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione e non applicabile il termine quadriennale del regolamento CE n. 796/2004 al settore oleario. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme processuali per asserito error in procedendo; 2) violazione delle norme eurounitarie sulla prescrizione del recupero degli aiuti indebitamente percepiti, con motivazione illogica e contraddittoria; 3) violazione delle norme UE e della l. n. 898/1986, con motivazione apparente; 4) violazione delle norme sul termine e omesso esame di fatto decisivo; 5) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 2697 c.c., contestando anche il criterio di calcolo e la legittimità della compensazione. La Corte ha ritenuto decisive le questioni sulla prescrizione, sul recupero dell'indebito e sulla compensazione dei crediti comunitari, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine ordinario per il recupero è quello decennale dell'indebito oggettivo, salvo disciplina speciale più breve, e che il recupero pro quota degli aiuti erogati in eccesso è legittimo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva reputato legittimo il recupero operato dall'ente pagatore mediante compensazione con il credito della ricorrente, qualificando le somme trattenute come indebito oggettivo conseguente alla determinazione UE del 29.4.2005 sul QNMG. Ha precisato che, in tema di aiuti comunitari agricoli, il termine quadriennale del regolamento CE n. 2988/1995 opera come regola generale per il recupero dei vantaggi indebitamente percepiti, ma nell'ordinamento italiano, in assenza di una diversa disciplina speciale applicabile al caso, resta rilevante il termine decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2946 c.c.; ha escluso che rilevasse l'art. 28 l. n. 689/1981, riferito alle sole sanzioni amministrative. Ha inoltre affermato che la prescrizione, comunque tempestivamente eccepita e contestata, non poteva decorrere prima della determinazione UE del 29.4.2005 e che la compensazione effettuata dall'ente non era impedita dalla disciplina dell'impignorabilità dei crediti PAC, né dall'art. 1246 c.c., non operante nella compensazione impropria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 180 e 183 c.p.c.

    Sono richiamati nel primo motivo come norme processuali asseritamente violate, ma la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 319 e 320 c.p.c.

    Sono richiamati nel primo motivo in combinato disposto con gli artt. 180 e 183 c.p.c., senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 3 Reg. CE n. 2988/1995

    Fissa il termine generale quadriennale entro cui recuperare i vantaggi indebitamente percepiti a carico del bilancio comunitario, salvo termini speciali più brevi o termini più lunghi previsti dal diritto nazionale, se prevedibili e proporzionati.

  • art. 49 Reg. CE n. 2419/2001

    È invocato nei motivi di ricorso ma la Corte richiama il quadro normativo solo per escludere la fondatezza delle doglianze.

  • art. 73 Reg. CE n. 796/2004

    La Corte osserva che il relativo termine quadriennale e la disciplina richiamata non sono applicabili al settore oleario nel caso concreto, e comunque operano per domande di aiuto presentate dal 1.1.2005.

  • artt. 2, 3, 5 L. n. 898/1986

    Sono richiamati nei motivi di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione favorevole alla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per la dedotta violazione del principio di non contestazione, ma la Corte ritiene infondate le censure per difetto di specifica contestazione nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere una violazione dell'onere della prova, ma la Corte ritiene che la contestazione specifica mancasse.

  • art. 2946 c.c.

    Per l'ordinamento italiano, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo si prescrive in dieci anni; tale termine viene ritenuto applicabile al recupero delle somme indebitamente percepite.

  • art. 28 L. n. 689/1981

    La Corte esclude la sua applicazione, chiarendo che disciplina solo la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente collegate all'indebita percezione degli aiuti.

  • art. 1246 c.c.

    Non ostacola la compensazione nel caso di compensazione impropria di crediti comunitari indebitamente erogati.

  • art. 3, comma 5, L. n. 231/2005

    Richiamato come indice della generale compensabilità dei crediti comunitari nel sistema interno.

  • art. 3 Reg. CE n. 1788/2003

    È richiamato per affermare l'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari.

  • art. 3, comma 5-duodecies, d.l. n. 182/2005 conv. in L. n. 231/2005

    La previsione di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto non vale per il recupero, da parte degli organismi pagatori, di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti, il termine di prescrizione va individuato, in via generale, nel quadriennio previsto dal regolamento eurounitario, salvo che una disciplina speciale settoriale preveda un termine diverso o il diritto nazionale applichi un termine più lungo, purché compatibile con i principi di prevedibilità e proporzionalità.
  • Per l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo nell'ordinamento italiano opera il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; tale disciplina può rilevare anche nel recupero di somme erogate in eccesso a titolo di aiuti comunitari, quando non vi sia una diversa e specifica disciplina di settore applicabile.
  • Il dies a quo della prescrizione del recupero di aiuti indebitamente erogati non può decorrere prima del momento in cui l'autorità competente abbia individuato il presupposto del recupero, come la determinazione del parametro comunitario che rende eccedente il beneficio già corrisposto.
  • L'ente pagatore può procedere al recupero pro quota delle somme erogate in eccesso mediante compensazione con crediti successivi del beneficiario, quando il meccanismo derivi dal riallineamento contabile imposto dalla disciplina comunitaria e nazionale degli aiuti.
  • La previsione di impignorabilità di taluni crediti pubblici o comunitari non impedisce il recupero, da parte dell'organismo pagatore, dei pagamenti indebiti relativi a quelle stesse provvidenze; inoltre, l'art. 1246 c.c. non opera nel caso di compensazione impropria.
  • La censura fondata sul principio di non contestazione o sull'onere della prova non può essere accolta quando nel giudizio di merito manchi una contestazione specifica e identificabile del criterio di calcolo o dei fatti posti a base del recupero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneCompensatio lucri cum damno

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