Cassazione Civile, Ordinanza n. 23561/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società l’indebita detrazione dell’IVA per euro 82.250,00, assumendo l’inesistenza soggettiva delle operazioni passive intercorse con altra società. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non dimostrata la conoscenza o conoscibilità, da parte della stessa, della partecipazione a un’eventuale frode fiscale posta in essere dal fornitore, e valorizzando altresì la prova dell’effettività dei rapporti commerciali. In cassazione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per un unico motivo, ma la società resistente depositava note attestanti di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022, producendo la domanda e le ricevute di pagamento; poiché non risultava notificato alcun diniego, chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186, 194 e 200, della legge n. 197/2022, come modificata dal d.l. n. 34/2023, rilevando la presentazione della domanda, l’avvenuto pagamento delle somme dovute e la mancata notificazione di un diniego entro il termine previsto. Ne ha tratto la conseguenza che il processo doveva essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del comma 198 del medesimo art. 1. È stata altresì esclusa la debenza del c.d. doppio contributo unificato, in ragione dell’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie, alla quale la contribuente ha aderito
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo diniego notificato entro il termine successivo
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
in caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede il termine entro cui deve essere notificato l’eventuale diniego della definizione
ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso, nel caso di estinzione per definizione agevolata, la sussistenza dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata, unita al pagamento degli importi dovuti nei termini e in assenza di un diniego tempestivamente notificato, determina il perfezionamento della definizione e l’estinzione del processo.
- Quando la lite tributaria si estingue per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
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