Cassazione Penale, Sentenza n. 26177/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto aggravato di energia elettrica contestando (1) l'utilizzabilità della testimonianza del tecnico Enel che avrebbe riferito presunte dichiarazioni della Salmeri durante la verifica, sostenendo che tali dichiarazioni non risultano verbalizzate e che il tecnico avrebbe agito come pubblico ufficiale rendendo la dichiarazione inutilizzabile; (2) la contraddittorietà della motivazione rispetto al fatto che l'utenza risultava intestata al figlio Massimiliano e che la madre sarebbe stata usata come "capro espiatorio"; (3) errori sulla qualificazione e quantità delle aggravanti e sulla conseguente rilevanza della querela/improcedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la testimonianza del verificatore Enel fosse automaticamente inutilizzabile: anche ammettendo che l'attività di verifica rientri nell'ambito dell'art. 220 disp. att. c.p.p., le dichiarazioni spontanee rilevate non sono per ciò stesso esclusi e la ricorrente non ha dimostrato in che modo l'eventuale vizio incidesse sul compendio indiziario. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto irrilevante la annotazione critica della corte territoriale e non decisiva per l'impianto probatorio. Sul terzo motivo ha osservato che l'aggravante (violenza sulle cose/recidiva) era stata effettivamente contestata e valutata dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul furto, richiamata come fattispecie di reato contestata; la Corte l'ha considerata nel quadro dell'accertamento della responsabilità dell'imputata
Aggravante della violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto che tale aggravante fosse contestata e valutata dal giudice di merito
Norme procedurali invocate dalla ricorrente in ordine alla verbalizzazione e utilizzazione di atti/dichiarazioni; la Corte ha ritenuto le doglianze non idonee a rendere inutilizzabile la testimonianza senza prova della rilevanza decisiva del vizio
Richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni di attuazione applicabili; la Corte non ha ritenuto che la sola richiamata applicazione determinasse l'inutilizzabilità delle dichiarazioni
La Corte ha rilevato che l'attività di verifica del personale della società fornitrice può rientrare tra le attività regolate dall'art. 220, ma ciò non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona presente al momento della verifica
Norme relative alla determinazione della pena e alle aggravanti/attenuanti; la Corte ha osservato che le aggravanti erano state effettivamente contestate e pareggiate con le attenuanti dal giudice di merito
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. in legge n.176/2020
Norma processuale citata per il rito di trattazione del ricorso senza intervento delle parti (conclusioni scritte)
Norma che regola gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Le dichiarazioni riportate da un tecnico verificatore di una società fornitrice non sono automaticamente inutilizzabili: la loro esclusione richiede dimostrazione specifica del vizio procedurale e della sua incidenza decisiva sul giudizio
- Se si contesta l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni per vizi formali (es. mancata verbalizzazione), l'onere probatorio è a carico di chi eccepisce: occorre indicare gli atti affetti dal vizio e spiegare come ciò abbia inciso sul complessivo quadro indiziario
- La mera annotazione che qualcuno possa essere stato 'capro espiatorio' o la circostanza che l'utenza sia intestata a terzi non annulla automaticamente la valutazione probatoria: conta la prova dell'effettivo uso dell'utenza e il quadro indiziario complessivo
- Le aggravanti devono essere verificate in punto di contestazione e valutazione dal giudice di merito; la censura in Cassazione richiede dimostrare un errore logico-giuridico nella valutazione delle stesse
- Un ricorso che non specifichi con precisione gli atti viziati e la loro incidenza sul decisionale è soggetto a inammissibilità per genericità
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