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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36073/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (21/11/2022) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., contestando la sua appartenenza al clan BELLOCCO. L'imputazione era fondata su dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo ALBANESE, corroborate da materiale captativo. La difesa ha contestato: a) l'utilizzo di dichiarazioni del collaboratore riferite a fatti remoti (circa 2010) per contestare condotte riferibili al 2019; b) l'identificazione dell'indagato nelle conversazioni intercettate (uso di diminutivi, acronimi, iniziali); c) la valenza indiziaria di conversazioni captate in casa di terzi, essendo il ricorrente non intercettato e non frequentante quell'abitazione; d) la cessazione della condotta nel 2019 e la conseguente mancanza di esigenze cautelari e di rischio di recidiva; e) la richiesta di derubricazione in concorso esterno nel reato associativo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, sebbene alcune dichiarazioni del collaboratore si riferissero a fatti antecedenti (2010), esse possono costituire premessa storica della partecipazione, non confutate dalla difesa. La difesa non ha fornito una 'prova di resistenza' a dimostrazione che il residuo materiale indiziario non raggiunga la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p. Il Tribunale aveva inoltre motivato adeguatamente l'identificazione del ricorrente in alcune intercettazioni, ricavandone elementi sul suo ruolo (ad es. riferimento come garante del patto e riscossore). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha fatto ricorso alla duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., e ha valutato la gravità, la reiterazione e il ruolo dell'indagato nel sodalizio, ritenendo sussistente il rischio di recidiva; il mero decorso del tempo non è stato ritenuto sufficiente a escludere le esigenze cautelari, data la formulazione 'aperta' della contestazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la contestazione al ricorrente è formulata su questa base, con riferimento a ruoli organizzativi e alla partecipazione al clan BELLOCCO.

  • art. 273 c.p.p.

    Stabilisce il requisito della gravità indiziaria necessario per le misure cautelari. La Corte ha ritenuto che il compendio indiziario, comprensivo delle dichiarazioni del collaboratore e del materiale captativo, raggiungesse tale soglia.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione legale di attualità e concretezza del pericolo quando ricorrono circostanze indicate dalla norma; la Corte ha fatto riferimento alla duplice presunzione per valutare le esigenze cautelari, ritenendo non superata la presunzione dal ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la sentenza dispone gli adempimenti ex lege.

Massime di principio

  • Dichiarazioni di collaboratori riferite a fatti remoti possono essere utilizzate come premessa storica per dimostrare una persistente vicinanza dell'indagato a un clan, se non contestate efficacemente dalla difesa.
  • Per mettere in crisi il compendio indiziario che sostiene una misura cautelare, la difesa deve offrire una 'prova di resistenza' concreta e non limitarsi ad affermazioni generiche: occorre mostrare che il residuo probatorio non raggiunge la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p.
  • Intercettazioni in cui emergono diminutivi, acronimi o iniziali possono essere valutate come identificative se il contesto e altri passaggi conversazionali consentono una ricostruzione logica e non contraddittoria dell'identificazione.
  • Il semplice decorso del tempo tra le condotte asserite e l'applicazione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: il giudice deve valutare se si tratta di un 'rilevante arco temporale' privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari rilevano il ruolo svolto nell'associazione, la gravità e le modalità dei fatti e la reiterazione; tali elementi possono sostenere la sussistenza del rischio di recidiva anche se alcune prove sono storiche.
  • Per chi si trovi in una situazione simile, è strategico: a) documentare e provare la cessazione effettiva e continuativa dei rapporti con il sodalizio; b) contestare con elementi specifici l'identificazione derivata dalle intercettazioni; c) produrre elementi che dimostrino la perdita di ruolo o l'assenza di attività illecite recenti.

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