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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12115 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva confermato il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005. L'Amministrazione aveva ripreso a tassazione maggiori ricavi per 114.278,86 euro, rilevando anomalie e incongruenze nel libro degli inventari e determinando il maggior reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. Il primo motivo denunciava l'omessa pronuncia sulle questioni relative all'autonomia dei periodi d'imposta e alla competenza temporale della tassazione. Il secondo contestava la violazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché carenze motivazionali e probatorie in relazione all'imputazione temporale dei ricavi derivanti dalla cessione di un immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Il ricorrente non aveva indicato in modo specifico, riproducendone i passaggi rilevanti, gli atti processuali nei quali le questioni erano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio, impedendo alla Corte di verificarne la rituale proposizione. Inoltre, con riferimento all'anno di imputazione dei ricavi, il richiamo a un non meglio identificato "rogito D." è stato ritenuto privo di adeguato riscontro oggettivo e insufficiente a dimostrare l'effettiva data di cessione dell'immobile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    determinazione del maggior reddito d'impresa mediante accertamento fondato sulle anomalie e incongruenze riscontrate nella contabilità

    La disposizione è stata posta a fondamento dell'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha ricostruito maggiori ricavi e maggior reddito d'impresa sulla base delle irregolarità rilevate nel libro degli inventari.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Il contribuente ne ha denunciato la violazione, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • Art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia richiede che il ricorrente dimostri puntualmente che la questione era stata effettivamente proposta nei gradi di merito, riportando nel ricorso per cassazione i passaggi pertinenti degli atti processuali.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Le censure per violazione di legge e per nullità della sentenza devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, consentendo alla Corte di verificare direttamente la questione senza dover ricostruire autonomamente il contenuto degli atti di merito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 7 e 109

    Le norme sono state richiamate dal contribuente in relazione alla determinazione e all'imputazione temporale dei componenti reddituali, ma le relative doglianze non sono state esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare genericamente che una questione era stata sollevata nei gradi precedenti: occorre indicare e, quando necessario, riprodurre i passaggi esatti degli atti processuali che la contengono.
  • Le questioni nuove, non adeguatamente dimostrate come già proposte davanti ai giudici di merito, non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione.
  • Per contestare l'imputazione temporale di ricavi o componenti reddituali è necessario produrre documentazione oggettiva e inequivoca, come un atto di cessione identificabile e la relativa data, non essendo sufficiente il riferimento generico a un documento non precisato.
  • La Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del processo solo dopo aver verificato che il motivo sia ammissibile e rispettoso dei principi di specificità e autosufficienza.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

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