Cassazione Penale, Sentenza n. 27388/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati. Il ricorrente deduce quattro motivi principali: 1) insufficienza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria per estorsione aggravata e turbata libertà degli incanti (capi 1-2), contestando la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la portata dell'estorsione "ambientale" e dell'aggravante mafiosa; 2) carenza probatoria circa l'attribuzione dell'incarico intimidatorio (capi 3-4), basata su dichiarazioni di terzi e su interpretazioni congetturali; 3) inesistenza del dolo nei reati di trasferimento fraudolento di valori (capi 5-11), con i fatti ridotti ad atti di gestione e mancanza di prova della fittizia intestazione a fini elusivi; 4) errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. e mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, soprattutto per il decorso del tempo e per la presunta non attualità del pericolo. Sono stati inoltre prodotti motivi aggiunti che ripercorrono analoghe censure su tre blocchi di contestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua e sufficientemente "rafforzata" nella riforma in senso restrittivo dell'ordinanza del GIP, fondandosi su elementi specifici: attendibilità delle denunce e delle intercettazioni (anche delle sit di Calogero e Nicolò Sodano), riscontri documentali sulle procedure espropriative, pedinamento satellitare, contenuti delle conversazioni che mostrano minacce e monitoraggio dell'ottemperanza, interventi di soggetti notoriamente mafiosi (Giuseppe Chiazza e altri) riferiti all'indicazione di Stracuzzi, e plurimi indici dell'effettiva titolarità e gestione occulta delle imprese a vantaggio dell'indagato. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione di estorsione "ambientale" e l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso sul presupposto oggettivo delle modalità della condotta e del contesto territoriale. Ha ammesso le intercettazioni tra soggetti ignari come prove dirette e validato la qualificazione del trasferimento fraudolento di valori anche quando i beni siano intestati a conviventi per i quali opera la presunzione di interposizione fittizia, salvo verifica sulla capacità elusiva. Sulla sussistenza del pericolo di reiterazione la Corte ha ritenuto fondata la prognosi, anche alla luce della presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., e ha confermato l'adeguatezza della misura custodiale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per ricondurre più condotte nel medesimo disegno criminoso.
La Corte ritiene sussistente la gravità indiziaria anche in forma di "estorsione ambientale" se la condotta, pur linguaggio non esplicitamente minaccioso, è idonea a incutere timore nel contesto territoriale dominato da consorterie mafiose.
art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti)
Rilevante nelle contestazioni relative alle interferenze sulle partecipazioni alle vendite giudiziarie; la Corte ne riconosce la compatibilità con le conversazioni e i comportamenti accertati.
art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori)
Il reato è configurabile anche se beni sono fittiziamente intestati a conviventi per i quali opera la presunzione di interposizione, salvo verifica della capacità elusiva dell'operazione.
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante per attività mafiosa/agevolazione)
Utilizzata per valutare la presenza dell'aggravante "mafiosa" e per fondare la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari.
Prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale in presenza di aggravante mafiosa; la Corte l'ha ritenuta applicabile e decisiva per la prognosi di reiterazione.
art. 273 c.p.p. (motivazione provvedimenti cautelari)
Richiami in relazione all'onere motivazionale e alla legittimità della misura; la Corte ha valutato la motivazione del riesame adeguata e, nel caso di riforma in pejus, opportunamente "rafforzata".
art. 195 c.p.p. (testimonianza indiretta)
La Corte distingue le intercettazioni di soggetti inconsapevoli dalle testimonianze indirette: le prime hanno valore di prova diretta e non sono soggette al filtro dell'art. 195.
art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato in relazione alla presunzione di interposizione fittizia per conviventi, utile per integrare l'elemento del trasferimento fraudolento di valori.
Richiama la distinzione tra circostanze oggettive e soggettive; la Corte chiarisce che l'aggravante mafiosa ha fondamento anche su circostanze oggettive dell'azione.
Applicato per stabilire che la inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi aggiunti.
Usato per condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla gravità indiziaria è limitato alla verifica della logicità e congruità della motivazione; non sostituisce la ricostruzione probatoria del giudice di merito salvo manifesta illogicità.
- L'estorsione "ambientale" può essere configurata anche senza minacce esplicite se la condotta, nel contesto territoriale e alla luce della forza di consorterie criminali, è idonea a coartare la volontà della vittima.
- L'aggravante del metodo mafioso si fonda su elementi oggettivi della condotta e del contesto (mezzi, luogo, modalità) e può legittimare la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari.
- Intercettazioni tra soggetti inconsapevoli costituiscono prova diretta e non sono automaticamente assimilabili a dichiarazioni di parte o testimonianze indirette soggette a particolari controlli di attendibilità.
- La fittizia intestazione di beni a conviventi rientra nell'ambito del trasferimento fraudolento di valori quando si dimostri lo scopo di eludere misure di prevenzione; la presunzione di interposizione richiede comunque verifica della capacità elusiva dell'operazione.
- In caso di riforma in senso sfavorevole di un provvedimento che aveva respinto misure cautelari, il giudice dell'impugnazione deve fornire una motivazione più persuasiva e articolata ("motivazione rafforzata") che giustifichi la diversa valutazione e risponda specificamente alle criticità sollevate dal primo giudice.
- La mera decorrenza del tempo non è di per sé sufficiente a escludere esigenze cautelari quando esista un'aggravante oggettiva (es. mafiosa) che alimenti la presunzione di pericolosità e la concreta probabilità di reiterazione.
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