Cassazione Penale, Sentenza n. 17913/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva violazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius) perché la Corte d'appello, pur avendo dichiarato la prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. n. 110/1975 e pur in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, ha mantenuto la pena complessiva inflitta dal primo giudice in riferimento al delitto residuo (resistenza a pubblico ufficiale), determinando così un peggioramento del trattamento sanzionatorio rispetto alla situazione che sarebbe derivata dalla sola conservazione del reato residuo. Il motivo evidenziava altresì errori nella determinazione della pena-base nel primo grado (pena sotto il minimo edittale per il reato principale) e nella riduzione per il rito abbreviato (applicata come 1/2 anziché 1/3 ex art. 442 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza che vieta al giudice d'appello, nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato e di estinzione per prescrizione di reati satellite posti in continuazione, di confermare la pena complessiva senza decurtare gli aumenti correlati ai reati estinti (violazione del divieto di reformatio in peius). Accertato che il fatto risale a gennaio 2015 ed è quindi estinto per prescrizione nel termine massimo ex artt. 157 ss. c.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, non essendovi elementi per pronunciare un'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa alla contravvenzione contestata; la Corte ha dichiarato estinto questo reato per prescrizione e ha rilevato che la sua estinzione comporta l'obbligo di tenere conto delle sue implicazioni nella determinazione complessiva della pena.
Richiama il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato se è stato appellante il solo imputato. La Corte ha ritenuto violato questo principio nella decisione impugnata.
Stabilisce la misura della diminuzione della pena per il rito abbreviato (riduzione di un terzo). La Corte ha osservato che nel primo grado era stata erroneamente applicata una riduzione pari alla metà.
Regolano i termini di prescrizione dei reati. La Corte ha ritenuto maturata la prescrizione per il fatto commesso nel gennaio 2015 e ha annullato la sentenza per intervenuta estinzione del reato.
art. 129, secondo comma, c.p.p.
Prevede l'assoluzione nel merito se sussistono elementi tali da escludere la responsabilità; la Corte ha constatato l'assenza di elementi che consentissero un'assoluzione nel merito e perciò ha operato l'annullamento per prescrizione senza pronunciare assoluzione.
Massime di principio
- Se il solo imputato impugna una sentenza con più reati unificati per continuazione e il giudice d'appello dichiara estinti per prescrizione alcuni reati satellite, deve essere decurtata dalla pena complessiva la quota di aumento correlata ai reati estinti; altrimenti si incorre in reformatio in peius.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di peggiorare la posizione dell'imputato quando l'appello è stato proposto solo dall'imputato stesso.
- Nel giudizio abbreviato la riduzione della pena va determinata secondo la misura prevista dall'art. 442 c.p.p. (un terzo), e applicazioni difformi possono rendere la pena originaria illegittima e incidere sulla determinazione complessiva in sede di gravame.
- Quando i fatti sono ormai estinti per prescrizione (artt. 157 ss. c.p.), la sentenza di condanna deve essere annullata per intervenuta prescrizione; se non sussistono elementi che giustifichino un'assoluzione nel merito, l'annullamento può avvenire senza rinvio.
- I reati satellite conservano autonomia rispetto all'accertamento di cause di estinzione: la loro estinzione per prescrizione comporta effetti immediati sulla determinazione della pena complessiva.
- Se il Pubblico Ministero non impugna, il giudice d'appello non può sostituirsi al PM per ottenere un risultato peggiorativo dell'imputato; eventuali correzioni devono rispettare il divieto di aggravamento disposto dalla legge.
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