Cassazione Penale, Sentenza n. 6734/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colautti impugnava la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.): primo motivo, violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p. perché il giudice aveva concesso la sospensione condizionale della pena nonostante la richiesta concordata tra le parti e l'istanza del PM non contenessero tale beneficio; secondo motivo, illegittimità della confisca dell'automezzo della società L.C. Costruzioni (utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti) in quanto il richiamo all'art. 360 comma 5 D.lgs. 152/2006 sarebbe ormai privo di efficacia e non sarebbe applicabile l'art. 240 c.p., posto che non è contestato il solo trasporto illecito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se richiesta o fatta oggetto dell'accordo tra le parti o espressamente devoluta al giudice; poiché ciò non era avvenuto, la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al punto che aveva concesso il beneficio e la sospensione è revocata. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: per effetto della riforma (D.lgs. 1/3/2018 n.21) la disciplina è trasfusa nel codice penale (art. 452-quaterdecies c.p.) che prevede la confisca obbligatoria del mezzo usato per commettere il reato; la confisca dell'autocarro è stata quindi ritenuta corretta e motivata. Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
Disciplina del procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta. La Corte ricorda che il giudice non può introdurre nel patto elementi non richiesti dalle parti: la sospensione condizionale deve essere parte integrante dell'accordo o devoluta espressamente al giudice
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza relativa ai limiti della sentenza di applicazione della pena su richiesta; conferma il principio dispositivo e i limiti dell'autorizzazione giudiziale rispetto all'accordo tra le parti
D.lgs. 152/2006 (art. 360 comma 5) / art. 260 D.lgs. 152/2006
Riferimento normativo originario in materia ambientale sul reato di gestione/trasporto illecito di rifiuti; la Corte precisa che dopo la modifica normativa la disciplina è stata trasferita nel codice penale
Intervento che ha ricondotto talune fattispecie penali ambientali nel codice penale; la modifica è entrata in vigore prima della commissione del fatto contestato e rende applicabile la nuova collocazione normativa
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma che prevede la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per commettere reati ambientali (trasfuso dalla previgente normativa ambientale); la Corte l'ha ritenuta applicabile e ha confermato la confisca dell'autocarro utilizzato per il trasporto e lo smaltimento illecito di rifiuti
Richiamato nella doglianza del ricorrente come norma possibile alternativa; la Corte ritiene inapplicabile la contestazione basata su tale articolo alla luce della trasposizione normativa e della fattispecie concreta
Massime di principio
- Nel rito dell'accordo (art. 444 c.p.p.) il giudice non può concedere benefici non richiesti: la sospensione condizionale della pena deve essere espressamente pattuita o devoluta dalle parti al potere discrezionale del giudice
- In sede di patteggiamento è fondamentale inserire esplicitamente qualsiasi beneficio o condizione che le parti intendono ottenere; l'omissione può essere causa di revoca del beneficio in sede di impugnazione
- Per i reati ambientali, verificare sempre la normativa vigente alla data del fatto: riforme legislative possono trasferire fattispecie o misure (come la confisca) in altre norme, garantendo comunque l'applicazione di misure obbligatorie
- La confisca del mezzo utilizzato per commettere reati ambientali è spesso prevista come misura obbligatoria: se il veicolo è strumentale alla commissione del reato, la confisca è normalmente legittima e resistente ai rilievi di parte
- Chi impugna una sentenza con più motivi può ottenere un giudizio misto: è possibile ottenere l'annullamento parziale (per es. revoca di un beneficio) e, contemporaneamente, la conferma di altre parti della decisione; valutare costi/benefici dell'impugnazione selettiva
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